La corretta installazione dei dossi stradali: tra classificazione delle vie e tutele giuridiche per l'Ente
- Gabriele Airoldi
- 31 ago
- Tempo di lettura: 4 min
Sempre più frequente è l'utilizzo dei dissuasori di velocità (impropriamente, ma comunemente chiamati "dossi"), al fine di cercare di lenire le criticità dettate dalla stessa all'interno dei centri abitati.

Andiamo pertanto ad analizzare la norma che reca i dettami circa gli utilizzi e le applicazioni dei dossi sulle strade urbane, evitando, come vedremo, potenziali danni economici e responsabilità nei confronti dell'Ente proprietario della strada.
DOVE L'APPLICAZIONE DEI DOSSI È LEGITTIMA?
La norma regina in tal senso è dettata dall'art. 179 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento d'attuazione ed esecuzione del Codice della Strada): ai commi 4 e 5 del medesimo viene definita e prevista la tipologia di dosso (Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte), ma viene anche definito in maniera stringente l'ambito della sua applicazione, ovvero strade residenziali, parchi pubblici e privati, residences, con l'espresso divieto all'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. La definizione di strada residenziale viene peraltro rappresentata dall'art. 3 c. 1, n. 58 del C.d.S.: ai sensi di tale definizione, la strada residenziale è determinata come "zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine." Fondamentale è ricordare che tali aree devono essere preventivamente previste dal PGT (Piano di Gestione del Territorio) o da una variante al medesimo, o comunque, per i Comuni che se ne devono dotare per Legge (Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o sotto i 30.000 abitanti, ma con rilevanti criticità turistiche, di traffico, inquinamento e pendolarismo), dal Piano Urbano del Traffico.
L'istituzione vera e propria delle strade residenziali "spetta" invece al Codice della Strada: fondamentalmente, occorrerà un preventivo progetto amministrativo rispetto al progetto, corredato pertanto da un'ordinanza di modifica della viabilità atta a stabilire l'inizio e la fine dell'area residenziale, il limite di velocità massimo sulla medesima (tendenzialmente 30 km/h o 20 km/h) e soprattutto, la posa di segnaletica verticale preavvisante ogni eventuale dosso posato.
DIFFERENZA TRA STRADA RESIDENZIALE E "ZONA 30"
La zona residenziale è un'area in cui la protezione per il pedone è massima. In tale area la velocità può essere fissata a passo d'uomo e la strada può essere utilizzata in condivisione tra pedoni, velocipedi e veicoli a motore.
La cosiddetta "Zona 30", a differenza della zona residenziale, è un'area nella quale il traffico veicolare è ammesso, ma nella quale è prevista una moderazione della velocità al fine di tutelare pedoni e conducenti di velocipedi. In quest'ultima, i pedoni dovranno utilizzare i marciapiedi, mentre i veicoli a motore la carreggiata. La velocità sarà ridotta sino a 30 Km/h.
Nella "Zona 30", la posa di dossi sarà permessa ove quest'ultima verta su strade effettivamente di carattere residenziale, ovvero prettamente utilizzate dai residenti per raggiungere la propria dimora, ove la velocità veicolare può essere presunta come limitata proprio perché il veicolo viene considerato al termine del proprio tragitto. Non sarà invece possibile considerare una "Zona 30" una strada residenziale, quando la medesima sia effettivamente un raccordo tra strade di passaggio o comunque un'area in cui gli autisti convergano come tappa intermedia del proprio percorso.
Tenendo anche presente il vincolo dettato dalle aree appartenenti a consuetudinari itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, è possibile affermare che la strada residenziale permette sempre l'applicazione dei dossi, mentre la "Zona 30" permette tale edificazione solo e soltanto se all'interno di un'area residenziale.
LE POSSIBILI IMPLICAZIONI IN CASO DI INCIDENTI CON DOSSI NON REGOLAMENTARI
L'edificazione di dossi in cemento o l'applicazione di dossi prefabbricati previsti dell'art. 179 del D.P.R. 495/1992, senza rispettare la concezione di strada "residenziale" sopra definita, può esporre l'Ente proprietario della strada a delle responsabilità sia civili che penali. Infatti, ai sensi del Parere 26 ottobre 2011, n. 5274 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene definito che " il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione. Ciò premesso, qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere immediatamente rimossi; in difetto, gli Enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro permanere in opera."
Inoltre, riproponendo quanto sopra descritto, sempre il medesimo Parere, sancisce che "il loro uso è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati, nei residences, e simili; esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento."
Ciò viene peraltro ribadito dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici, circa "Corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", che approfondendo l'art. 179 del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, con riguardo ai dossi, sancisce che "quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi."
Per concludere, nelle aree ove manchi la possibilità di applicazione dei dossi, rimangono valide alternative come gli attraversamenti pedonali rialzati o le bande sonore.
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