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Il reato di fuga nel nuovo art. 192 C.d.S.: disciplina, arresto in flagranza differita e rapporti con l’art. 337 c.p.

L'art. 8 del Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23, il cosiddetto "Decreto Sicurezza", convertito con modificazioni dalla Legge n. 54 del 2026, ha introdotto nel Codice della Strada una nuova

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

fattispecie penalmente rilevante, ovvero il nuovo comma 7-bis dell'art. 192 C.d.S. che prevede per l'appunto il "reato di fuga", che concerne il mancato rispetto all'obbligo di fermarsi imposto da pubblici ufficiali incaricati del servizio di polizia stradale, con fuga che per le caratteristiche di condotta della guida, possa mettere in pericolo l'"altrui incolumità".



L'ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITO EX ART. 382-BIS C.P.P.

Andiamo ora ad osservare le ulteriori modifiche che il "Decreto Sicurezza" ha apportato al Codice di Procedura Penale in riferimento al sopracitato "reato di fuga", introducendo il nuovo comma 1-ter all'art. 382-bis del c.p.c, ovvero l'arresto in flagranza differita.

In effetti, il comma 1-ter prevede che anche per il reato introdotto dall'art. 192 c. 7-bis sia possibile procedere all'arresto differito del reo (sempre e comunque entro e non oltre le 48 ore dall'avvenuta commissione del fatto), basandosi sui criteri del comma 1, ovvero "...sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore..."; procedere con l'arresto differito è chiaramente possibile, in riferimento sempre ai sopracitati articoli, quando non è stato possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.


CONCORSO CON IL REATO DI RESTISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 337 C.P.

Prima dell'introduzione dell'art. 192 c. 7-bis C.d.S., si assisteva al diretto passaggio da violazione amministrativa (intesa nella violazione dei precetti posti ai commi 1 e 4 dell'art. 192 C.d.S.) ad una fattispecie di rilevanza penale nel caso in cui si potesse verificare una condotta ritenibile maggiormente "grave".

Sostanzialmente, l'organo legiferante ha introdotto tale nuova fattispecie di reato per colmare una sorta di vuoto nel doveroso intermedio tra le due realtà normative sopracitate.


Occorre però verificare il problema del concorso apparente di norme con l’art. 337 c.p., dato che anche l'art. 192 c. 7-bis C.d.S. prevede una condotta tale da mettere in pericolo l'"incolumità" altrui", ricomprendendo anche quella degli agenti (almeno secondo la circolare ministeriale n. 8472 del 24.03.2026): il nuovo comma 7-bis integra una fattispecie speciale.


Il rapporto di specialità si rinviene nella presenza di elementi aggiuntivi rispetto al reato di resistenza, rappresentati da:

  • il particolare contesto della circolazione stradale;

  • l’impiego del veicolo quale mezzo della condotta;

  • la sostituzione della violenza immediata con il rischio generato dalla guida.


Ne deriva che, ai sensi dell’art. 15 c.p., quando la condotta rientra interamente nella previsione dell’art. 192, comma 7-bis, C.d.S., trova applicazione quest’ultima disposizione in via prevalente.

Rimane comunque configurabile il concorso reale di reati ove la condotta oltrepassi tale perimetro, ad esempio in presenza di autonome aggressioni fisiche nei confronti degli agenti operanti.


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