Le modifiche all'art. 192 C.d.S. - il comma 7-bis e il nuovo reato di fuga
- Gabriele Airoldi
- 25 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 4 giorni fa

Fresco di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 24 febbraio 2026, il Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, all'art. 8 ha apportato delle modifiche al C.d.S. con disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nello specifico:
1. All’articolo 192 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
2. All’articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di cui all’articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale.».
Le finalità del Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23 sono quelle di istituire una fattispecie penale aggravata per contrastare le fughe pericolose che determinano inseguimenti, andando ad introdurre un nuovo reato autonomo per una condotta prima sanzionata solo in via amministrativa. L'introduzione di quanto sopra avviene tramite l'istituzione del comma 7-bis dell'art. 192 C.d.S. che prevede una nuova fattispecie di reato procedibile d'ufficio che basa i propri presupposti sulla violazione dell'obbligo di fermarsi (comma 1), sulla violazione dell'obbligo di fermarsi al posto di blocco (comma 4) e sull'intraprendere una fuga con modalità pericolose per l'incolumità altrui, compresa quella degli operatori e degli utenti della strada.
L'elemento chiave di questa nuova fattispecie di reato sta essenzialmente nelle modalità con cui viene condotta la fuga, che deve denotare gravi violazioni al Codice della Strada. Il giudizio sulla pericolosità della guida deve essere concreto e deve essere necessariamente ed adeguatamente motivato all'interno degli atti di Polizia Giudiziaria. Il reato inoltre non è residuale, ma autonomo: ciò significa che che non va a sostituire altri reati che possono concretizzarsi nell'omissione di soccorso, resistenza a pubblico ufficiale, omicidio stradale ecc.
Inoltre, viene introdotto il comma 1-ter all’art. 382-bis c.p.p. estendendo la disciplina dell’arresto differito a tale fattispecie. Viene consentito l’arresto anche dopo la fuga quando non è stato possibile procedere all’arresto subito per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale o per evitare incidenti.
A livello operativo occorrerà sempre e comunque specificare in maniera dettagliata la condotta dell'autista che viola l'art. 192 C.d.S., puntando sempre e comunque a redigere atti con una descrizione dettagliata delle violazioni al C.d.S. commesse, che facciano desumere una netta gravità dell'azione di guida. Gli strumenti quali bodycam e dashcam saranno sicuramente utilissimi per rafforzare l'ipotesi di reato all'interno della struttura degli atti di Polizia Giudiziaria.
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