L'attestazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso gravato da fermo amministrativo: l'operatività della Polizia Locale
- Gabriele Airoldi
- 24 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 4 giorni fa

Il 20 febbraio 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026, è entrata effettivamente in vigore la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, apportante modifiche al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, attraverso le modifiche della Legge 26 gennaio 2026, n. 14 sono inseriti i commi 8-bis e 8-ter, che recano nuove disposizioni rispettivamente a:
comma 8-bis: Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
comma 8-ter: I comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Ponendo la concentrazione proprio sull'"attestazione di inutilizzabilità del veicolo" introdotta dal sopracitato comma 8-ter, nell'art. 3 comma 3 della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, si evince che la medesima attestazione deve essere rilasciata rilasciata dal competente ufficio della Polizia Locale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada, con il costo complessivo dell'istanza di richiesta dell'attestazione che rimane a discrezione del Comune, tendenzialmente con delibera della Giunta Comunale.
Inoltre, ai sensi della circolare di ACI in merito (926 del 19/02/2026), per i veicoli presi in carico prima del 20 febbraio 2026, sempre nel caso in cui sia iscritto un fermo, potranno essere esibite ai fini della radiazione per demolizione le dichiarazioni di inutilizzabilità rilasciate dalle pubbliche Autorità, come previsto dalle disposizioni previgenti. Per quanto riguarda invece i veicoli rinvenuti dalle Pubbliche Autorità in data antecedente al 20 febbraio 2026, si darà seguito alla radiazione anche in assenza della suddetta attestazione.
Operativamente occorrerà recepire l'istanza per la richiesta dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo prodotta dal cittadino, attraverso una modulistica che deve tener conto del fatto che la maggior parte degli operatori non sono tecnici adatti a stabilire quanto un veicolo sia o meno fuori uso (a parte per veicoli in cui possano mancare parti fondamentali per la fisica circolazione). In base a ciò, la modulistica che consiglio dovrà necessariamente contenere una dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00, che andrà firmata dal richiedente l'attestazione, circa lo stato d'arte del veicolo, compresa l'assenza di eventuali provvedimenti di natura giudiziaria amministrativa (sequestro/fermo), nonché un'indicazione circa le motivazioni che hanno reso il veicolo un rifiuto. La modulistica per la richiesta d'istanza, il certificato di inutilizzabilità del veicolo e la delibera di Giunta per decretare la tariffa per l'istanza di rilascio della certificazione d'inutilizzabilità, disponibili su lucidicrociera.com, sono scaricabili gratuitamente al link sottostante.


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