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Veicoli fuori uso gravati da fermo amministrativo: le novità della Legge 26 gennaio 2026, n. 14

Aggiornamento: 3 mar


Vice Commissario Gabriele AIROLDI
Vice Commissario Gabriele AIROLDI

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2026 e con entrata in vigore il 20 febbraio 2026, trascorsi i canonici 15 giorni di vacatio legis, diverrà effettiva la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, riportante le modifiche al D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.


Partendo dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e il loro trattamento in attuazione della Direttiva europea 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

La Legge 26 gennaio 2026, n. 14 interviene su questa disciplina con l'obiettivo di risolvere specifiche criticità amministrative e ambientali, soprattutto in relazione alla cancellazione dei veicoli dai pubblici registri quando gravati da fermo amministrativo.


La Legge 26 gennaio 2026, n. 14, sostanzialmente inserisce i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003. Questi commi prevedono che:

  • Alla richiesta di cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) non può essere opposta l’iscrizione di un fermo amministrativo sul veicolo, anche nei casi in cui il veicolo sia stato rinvenuto da organi pubblici o non sia reclamato dai proprietari (comma 8-bis); nello specifico dalla Polizia Locale territorialmente competente o da altri Uffici individuati da altri enti proprietari della strada, certificata l’inutilizzabilità del veicolo, ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro sette giorni. Qualora il proprietario non si opponga entro sessanta giorni, l’ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo (comma 8-ter).

  • La disposizione di cui al comma 8-bis non si applica al caso riguardante la radiazione per esportazione del veicolo, anche trattandosi di un veicolo fuori uso.


Ciò significa che, anche se un veicolo fuori uso è gravato da un fermo amministrativo, la sua cancellazione dal PRA (e quindi la possibilità di demolizione/rottamazione) non può essere impedita da quel fermo, salvo specifiche ipotesi di esportazione: la ratio della Legge 26 gennaio 2026, n. 14 sta nel voler favorire la rimozione e lo smaltimento dei veicoli fuori uso, migliorando sia la gestione del patrimonio veicolare, sia la tutela ambientale rispetto a questi diffusi fenomeni negativi. Prevale quindi l'interesse pubblico sulla tutela ambientale rispetto all'interesse riguardante la riscossione di un credito.


Importante è sottolineare anche l'aspetto legato al debito generato dal proprietario del veicolo sul quale verte un fermo amministrativo: se da un lato con la cancellazione al PRA cessa l'obbligo al pagamento del bollo e ogni responsabilità civile del proprietario, il credito che aveva generato il fermo amministrativo non si estingue, dando la libertà al creditore (Agenzia Entrate Riscossione, ente locale, ecc.) di agire su ipotetici altri beni di proprietà del titolare del veicolo demolito.

 

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