top of page

Le modifiche all'art. 187 C.d.S. dopo la Sentenza 10/2026 della Corte Costituzionale

Aggiornamento: 4 ore fa


Vice Commissario Gabriele Airoldi Polizia Locale
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

La Corte Costituzionale è entrata ampiamente nel merito dell'art. 187 C.d.S., con sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026 (camera di consiglio 1° dicembre 2025).

La pronuncia riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato da alcuni giudici sulla riforma dell’art. 187 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come modificato dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177 (interventi in materia di sicurezza stradale).


La modifica normativa del 2024 aveva eliminato dal testo dell’art. 187 C.d.S. il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo in termini generali la punibilità di chiunque guidi dopo aver assunto droghe o sostanze psicotrope. Ciò aveva portato a dubbi di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e offensività (artt. 3, 25 e 27 Cost.), sotto spiegati in relazione al presente argomento:


  • Art. 3 Cost. – Principio di uguaglianza e ragionevolezza

    Il legislatore deve trattare situazioni diverse in modo diverso. Con la nuova formulazione:

    veniva punito allo stesso modo chi guidava effettivamente alterato e chi aveva assunto una sostanza giorni prima rispetto all'accertamento, senza alcun effetto residuo sulle capacità di guida. Si rischiava quindi una equiparazione irragionevole tra situazioni profondamente diverse sotto il profilo del pericolo per la circolazione.

  • Art. 25 Cost. – Principio di offensività (in materia penale)

    Dal principio di legalità penale (art. 25, co. 2) la giurisprudenza costituzionale ricava il principio di offensività: un fatto può essere punito solo se lede o mette concretamente in pericolo un bene giuridico.

    Nel caso della guida il bene protetto è la sicurezza stradale e se non vi è alterazione né pericolo concreto, manca l’“offesa”.

    Punire la mera positività a un test, senza collegamento con un rischio reale, rischiava di trasformare il reato in una fattispecie di pura condotta sganciata effettivamente dal pericolo.

  • Art. 27 Cost. – Principio di colpevolezza e funzione rieducativa

    La responsabilità penale deve essere personale, fondata su un comportamento colpevole e proporzionata alla gravità del fatto

    Se la punibilità scatta automaticamente per una positività anche giudicabile remota nel tempo e priva di concretezza effettiva nel presente, la sanzione può risultare sproporzionata, venendo anche meno il collegamento tra colpevolezza e pericolo effettivo, rischiando infine una sorta di “responsabilità oggettiva”.


La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità della norma in sé, ma ha dichiarato che essa è costituzionalmente conforme solo se interpretata in senso restrittivo.

In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che:

  • non è punibile automaticamente chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti indipendentemente da effetti reali;

  • la norma è costituzionalmente applicabile solo se la guida avviene in un arco di tempo entro il quale è ragionevole presumere che la sostanza sia ancora in grado di influenzare le capacità psicofisiche del conducente;

  • la rilevanza penale scatta solo se la condotta espone concretamente la collettività a un pericolo significativo per la sicurezza della circolazione stradale, collegando quindi la sanzione alla funzione sociale del diritto penale e alla proporzionalità della risposta punitiva rispetto al rischio reale.


La Corte ha dunque affermato che non basta la semplice positività ai test: è necessario accertare quantitativamente e temporalmente la presenza di sostanze in grado di alterare le capacità di guida. Inoltre, i giudici e gli organi accertatori devono basarsi su conoscenze scientifiche, protocolli tossicologici e criteri oggettivi per stabilire se la guida abbia comportato un rischio reale.


Riassumendo, la

La Sentenza della Corte Costituzionale 29 gennaio 2026, n. 10:

  • "salva" la norma riformata dell'art. 187 C.d.S., ma ne limita l’applicazione nell'interesse di uno schema normativo penale costituzionalmente accettabile;

  • riporta l’elemento del pericolo concreto e attuale come requisito necessario per la punibilità;

  • impedisce una sanzione automatica basata solo sulla positività a droghe senza altre prove di rischio concreto nella guida a discapito della sicurezza stradale della collettività.


Clicca sotto e iscriviti alla sezione Modulistica Operativa: tantissima modulistica in formato word editabile da scaricare gratuitamente, per Polizia Giudiziaria, Stradale, Amministrativa e Annonaria!


Commenti


lucidicrociera.com

Copyright © 2025 lucidicrociera.com di Gabriele Airoldi | Cod. Fisc. RLDGRL90D01A794K | Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyright: i contenuti e tutto il codice software, sono di proprietà esclusiva di Gabriele Airoldi. "Game Arena-lucidicrociera.com" è parte integrante di lucidicrociera.com ed è anch'esso proprietà esclusiva di Gabriele Airoldi.

GAME ARENA (2).png
Associazione Polizia Locale d'Italia
bottom of page