Art. 187 C.d.S. - Le nuove modalità operative dopo l'introduzione della Legge 177/2024
- Gabriele Airoldi
- 9 gen
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 10 gen
Dal 14 dicembre 2024 è entrata in vigore la Legge 14 dicembre 2024, n. 177 che ha riformato il Codice della Strada, tra cui l’articolo 187, introducendo modifiche significative in relazione alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Prima della riforma per l'applicazione dell'art. 187 era necessario dimostrare effettivamente la diminuzione delle capacità di guida dovuta all'utilizzo della sostanza.
Con la riforma del Codice della Strada apportata dalla Legge 14 dicembre 2024, n. 177 il reato si concretizza nel guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti, anche quando non sia evidente uno stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: per poter comprovare la responsabilità del conducente occorre provare soltanto l'avvenuta precedente assunzione di stupefacenti, e non anche, necessariamente, ch'egli guidasse in uno stato di alterazione causata da tale assunzione.
A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica non è consentito l'accertamento di guida sotto l'influenza di stupefacenti basandosi solo su rilievi sintomatici; in presenza di convincenti sintomi l'agente accertatore dispone l'accompagnamento del conducente per le analisi del caso.
Attività su strada
Se dagli accertamenti preliminari effettuati con test salivari di tipo immunochimico esce un esito positivo, o anche quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli operatori di Polizia possono:
prelevare campioni di saliva da far esaminare a laboratori accreditati;
accompagnare presso strutture accreditate il conducente quando non è possibile il prelievo di saliva (mancanza di strumenti o rifiuto del conducente stesso).
Va necessariamente ricordato che con le nuove modalità operative dell'art. 187 C.d.S. l'accompagnamento del conducente presso la struttura accreditata (sanitaria o di Polizia) va effettuato solo se il prelievo di campioni di saliva su strada non è effettuabile: la modalità operativa del prelievo di campione su strada, introdotta proprio dalla Legge 14 dicembre 2024, n. 2024, è subordinata all'emanazione di direttive tecniche da parte del Ministero dell'Interno in concerto con il Ministero della Salute con cui devono essere definite le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni (art. 187, c. 2-bis).
Ad oggi, la direttiva 0010180-11/04/2025-DGPRE emanata dai due sopracitati Ministeri, definiscono tali passaggi operativi:
1) sottoporre il conducente allo screening tossicologico;
2) in caso di non negatività del medesimo, informare il conducente sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, "anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione del prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma...";
3) Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo orale, utilizzando due tamponi posizionati contemporaneamente nella cavità orale del soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno 1 ml per ciascun tampone (successivamente introdotti in due provette sterili);
4) Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento appena descritta avviene alla presenza del conducente;
5) Predisporre il verbale di prelievo/catena di custodia, che deve sempre accompagnare il campione in tutte le sue fasi, deve indicare le generalità del soggetto, data ora e luogo del prelievo, sostanza o classe di sostanze riscontrate presuntivamente positive negli accertamenti di screening (I livello) e le generalità del personale di polizia giudiziaria che ha effettuato il prelievo.
Accertamento in occasione di incidenti
In caso di incidente stradale gli agenti possono accompagnare il conducente presso le strutture accreditate per l'effettuazione degli esami necessari, avvisando il soggetto della facoltà di essere assistito da un difensore, come previsto dall'art. 354 c.p.p.
Salvo le casistiche legate ad indagini per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o lesioni gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.), non è consentito l'accompagnamento coattivo presso le strutture sanitarie ai sensi dell'art. 359 c. 3-bis c.p.p., ma a carico della persona che si dovesse opporre si applicheranno le medesime sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo.





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