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Le novità sulla pubblica sicurezza e gli eventi di pubblico spettacolo introdotti dalla Legge 182/2025

In data 2 dicembre 2025 è stata emanata la Legge n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

servizi a favore dei cittadini e delle imprese", entrata in vigore il 12 dicembre 2025.

Un intervento normativo molto importante dal punto di vista delle novità applicabili all'ambito previsto dalla pubblica sicurezza.


Andando ad analizzare in maniera approfondita le modifiche apportate dalla sopra menzionata Legge, occorre concentrarsi in particolare sugli artt. 34 e 65.


ART. 34 LEGGE 2 DICEMBRE 2025, N. 182 - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

La norma interviene direttamente sull'art. 7 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16, concernente le "Misure urgenti per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo".

Nel medesimo articolo, al comma 2 veniva prevista la segnalazione certificata di inizio attività per tutte quelle manifestazioni che si svolgono in orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno seguente, destinate ad un massimo di 2.000 partecipanti.

Nello specifico, vengono inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che rispettivamente sanciscono:

"2-bis: La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-ter: L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-quater: L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni."


Come è noto, il citato art. 7 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 ha provveduto alla stabilizzazione del regime sperimentale di semplificazione applicabile alla stabilizzazione di alcune tipologie di manifestazioni di spettacolo dal vivo, introdotte dall'art. 38-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche). Tale art. 38-bis infatti non menzionava espressamente la relazione tecnica asseverata da professionista a corredo della SCIA, suscitando perplessità applicative alle quali l'art. 34 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha posto rimedio.

Infatti, attraverso l'art. 34 le SCIA dovranno essere necessariamente corredate da relazione tecnica asseverata da professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o architetti, o geometri o dei periti industriali, attestante la rispondenza del luogo ove si svolge la manifestazione con le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno, nonché tutta la documentazione relativa alle misure di sicurezza e di contenimento dei rischi.


ART. 65 LEGGE 2 DICEMBRE 2025, N. 182 - Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza

Al comma 3 dell'art. 65 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, si assiste ad un intervento normativo circa il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 prevedendo la riduzione da 60 a 30 giorni del termine entro il quale l'amministrazione competente deve esprimersi in merito alle domande presentate per l'esercizio dei locali di pubblico intrattenimento (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi ecc.).


Viene in ogni caso fatta salva la disposizione ex art. 80 T.U.L.P.S. concernente le prescritte verifiche a cura della competente Commissione di vigilanza circa la salvaguardia dell'incolumità pubblica da rischi connessi alle strutture o agli impianti presenti nell'area interessata.


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