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Porto di strumenti da taglio: le nuove regole operative del D.L. 23/2026

Quattordicesima puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto la collega Vice

Vice Comm. Federica CURCIO
Vice Comm. Federica CURCIO

Commissario Dott.ssa CURCIO Federica, Vicecomandante della Polizia Locale Centro Martesana (MI), per un'approfondimento normativo e operativo riguardante le nuove disposizioni impartite dal Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23, con specificità circa il porto di strumenti da taglio.


Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 interviene in modo significativo sulla disciplina del porto di armi e strumenti da punta e da taglio, modificando la legge 18 aprile 1975, n. 110 e incidendo direttamente sull’attività operativa della Polizia Locale.

L’innovazione principale riguarda l’art. 4, nel quale viene introdotta una autonoma fattispecie delittuosa che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il porto, senza giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente gli otto centimetri. La condotta, precedentemente ricondotta nell’ambito della contravvenzione di cui al secondo comma della medesima disposizione, assume ora natura delittuosa, con un conseguente mutamento del regime processuale, in particolare sotto il profilo delle misure precautelari e cautelari. Permane centrale il requisito del giustificato motivo, la cui valutazione continua a richiedere un accertamento in concreto delle circostanze di tempo, di luogo e delle condizioni soggettive del portatore, non risultando sufficiente il mero dato dimensionale. La nuova fattispecie si colloca in un sistema che resta articolato su più livelli. Accanto al delitto tipizzato continua a operare la contravvenzione generale prevista dall’art. 4, comma 2, applicabile nei casi in cui lo strumento, pur non superando la soglia degli otto centimetri, risulti comunque utilizzabile per l’offesa alla persona in relazione alle circostanze concrete. Si realizza, così, una coesistenza tra una fattispecie tipizzata e una fattispecie elastica, entrambe fondate sulla verifica del giustificato motivo, ma differenziate quanto a struttura e trattamento sanzionatorio.


Il quadro si completa con l’intervento sull’art. 4-bis, il cui ambito applicativo viene espressamente ampliato attraverso la tipizzazione di strumenti connotati da particolare pericolosità intrinseca, quali coltelli a scatto, a farfalla o pieghevoli con meccanismi di apertura assistita o di blocco della lama. Per tali strumenti il porto è vietato in via assoluta, con conseguente irrilevanza del giustificato motivo e previsione della confisca obbligatoria in caso di condanna. La qualificazione giuridica si fonda, in queste ipotesi, su caratteristiche oggettive dello strumento, con effetti di maggiore uniformità applicativa e riduzione dei margini di discrezionalità. Accanto al profilo penale, il decreto introduce un sistema di misure amministrative accessorie di competenza prefettizia, destinato a operare in via autonoma ma coordinata rispetto al procedimento penale. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a trasmettere gli atti al Prefetto, che può disporre, per un periodo fino a un anno, la sospensione o il divieto di conseguimento della patente di guida e della licenza di porto d’armi.

Il procedimento si modella sulle disposizioni dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamate ai soli fini procedimentali, secondo una tecnica normativa che consente di utilizzare un apparato già consolidato di garanzie e modalità applicative. Il legislatore interviene, inoltre, sul versante preventivo, introducendo l’art. 4-ter, che prevede una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di reati commessi da minori, e l’art. 4-quater, che vieta la vendita e la cessione di strumenti da punta e da taglio ai minori, imponendo agli esercenti specifici obblighi di verifica dell’età e prevedendo un sistema sanzionatorio progressivo, fino alla sospensione e alla revoca della licenza. Il quadro complessivo evidenzia la costruzione di un sistema integrato, nel quale la risposta penale si affianca a strumenti amministrativi e di prevenzione, incidendo non solo sulla condotta individuale, ma anche sul contesto familiare e sulla filiera commerciale. La disciplina si sviluppa così lungo più livelli di intervento, tra loro coordinati.


PROCEDURE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE

Per gli operatori di Polizia Locale, le modifiche comportano un adeguamento immediato delle modalità di accertamento. Assume rilievo centrale la corretta qualificazione della fattispecie, in particolare nella distinzione tra delitto, contravvenzione e ipotesi riconducibili all’art. 4-bis, nonché la puntuale documentazione degli elementi oggettivi - in primo luogo la lunghezza della lama e le caratteristiche tecniche dello strumento - e del contesto fattuale. Parimenti rilevante risulta la gestione coordinata dei profili penali e amministrativi, con la predisposizione di atti idonei a sostenere sia il procedimento penale sia quello prefettizio.


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Approfondimento a cura del Vice Commissario, Vicecomandante della Polizia Locale Centro Martesana (Cassina de' Pecchi - Bussero)

Dott.ssa CURCIO Federica


Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani

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