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Le pratiche operative dell'art. 193 C.d.S. in base alla qualificazione del luogo di circolazione del veicolo

Aggiornamento: 24 feb

Come trova applicazione l'art. 193 C.d.S. riguardante l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, anche in virtù della Circolare del Ministero dell'Interno MI 02.02.2024 prot. 300/STRAD/1/4054.U/2024 e le sanzioni previste dall'art. 122 del C.A.P. (Codice Assicurazioni Private)?


Interessante e opportuno è osservare le caratteristiche del luogo in cui il veicolo privo si copertura assicurativa sta circolando o sostando, sempre con riferimento al Codice della Strada. In base alla tipologia del sito, che può rientrare o meno tra le aree equiparabili al transito indiscriminato ai sensi del Codice della Strada, è possibile andare a valutare delle fattispecie che recano fondamentali differenze operative, nelle quali le sanzioni previste dell'art. 193 C.d.S. possono o non possono trovare compimento, almeno nella loro interezza.


Luogo non qualificabile come strada, ma privo di restrizioni d'accesso

Nel caso di circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa in luogo privato o pubblico, non qualificabile come strada ai sensi del Codice della Strada, ma che non è soggetto a restrizioni d'accesso (terreni o aree private non qualificabili come strada ma all'interno delle quali si muovono veicoli anche non immatricolati), è sempre dovuto il sequestro cautelare del veicolo e tutte le altre disposizioni richiamate dall'art. 193 C.d.S.; non è però dovuta la decurtazione dei punti.


Luogo non qualificabile come strada, ma soggetto a restrizioni d'accesso

In caso di circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa utilizzato esclusivamente in aree e luoghi privati, non qualificabili come strada ai sensi del Codice della Strada e che sono soggetti a restrizioni d'accesso, comprese le aree private nelle quali può accedere solo il proprietario (ad esempio, aree condominiali, ospedali, fabbriche, caserme, aeroporti, porti, box privati, comunque aree nelle quali possono accedere solo soggetti autorizzati), si applica esclusivamente la sanzione pecuniaria, mentre non è applicabile il sequestro cautelare, come non è applicabile la confisca del veicolo nel caso la polizza assicurativa non venga riattivata. Non è applicabile nemmeno la decurtazione dei punti dalla patente ed è irrilevante ai fini delle sanzioni pecuniarie applicabili, che sia stata esibita polizza assicurativa falsa o contraffatta (si attuerà comunque la sospensione della patente per un anno, con confisca del veicolo nel caso l'autore della falsificazione o della contraffazione sia il conducente/proprietario).


Si ricorda inoltre, che tutti i veicoli a motore che circolano (quindi, che siano in marcia o in sosta) sulla strada o in aree private senza copertura assicurativa, quando essa non è obbligatoria (velocipedi, mezzi già sottoposti a sequestro, macchinari speciali ecc.), salvo il caso di deroga derivante dalla sospensione volontaria della copertura assicurativa, non possono essere oggetto di sanzioni amministrative. In caso di sinistro causato da questi veicoli, può essere richiesta l'attivazione del risarcimento a carico del Fondo di garanzia di cui all'art. 283 del Codice Assicurazioni Private.

 

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