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Art. 193 C.d.S. e custodia del veicolo sottoposto a sequestro: chiarimenti operativi alla luce delle più recenti pronunce

Aggiornamento: 3 mar


Vice Commissario Gabriele AIROLDI
Vice Commissario Gabriele AIROLDI

Durante le fasi operative di un sequestro di un veicolo ai sensi dell'art. 193 c. 2 C.d.S., alla luce delle modifiche sopravvenute all'art. 213 C.d.S. e alle nuove norme inserite nel CAP (Codice delle Assicurazioni Private), può sorgere un dubbio che ritengo essere importante e soprattutto molto diffuso: può un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 193 C.d.S. ed affidato al conducente o ad un altro custode o ancora all'obbligato in solido, essere condotto per la via più breve al luogo di custodia senza l'ausilio di un carroattrezzi?


Sebbene la norma contenuta nell'art. 193 c. 4 C.d.S. preveda che il veicolo sia "prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'accertatore, o se è il caso, concordato con il trasgressore", nel 2024, con le sopra citate modifiche e l'introduzione di nuove norme, si era ritenuta valida una particolare evoluzione normativa, che è anche la causa dei dubbi operativi che molti Comandi riscontrano.

In questo contesto, poiché il veicolo sequestrato non ha più l'obbligo di essere sottoposto ad assicurazione, il Ministero dell'Interno (con la circolare MI 8.2.2024 prot. 300/STRAD/1/4045.U/2024) aveva previsto che il veicolo sorpreso a circolare senza assicurazione potesse essere affidato in custodia al conducente, proprietario o ad altro obbligato in solido e potesse essere condotto nel luogo di custodia decretato senza richiedere necessariamente l'intervento di un carroattrezzi.


Tuttavia, l'ordinanza del TAR Lazio n. 1913 del 15.05.2024 ha sospeso l'efficacia di tale circolare rendendo impossibile (e così sarà sino a nuova ufficiale comunicazione in merito) tale previsione, frutto comunque di una corretta evoluzione interpretativa. In seguito, per effetto della sentenza nr. 20039/2024 del TAR Lazio che ha deciso in via definitiva sul ricorso sopra citato, la circolare 8.2.2024 ha riacquistato legittimità ma non piena operatività, essendo necessaria nuova comunicazione da parte del Ministero dell'interno che l'aveva parzialmente sospesa con la circolare 24.5.2024, prot. n. 300/STRAD/1/16119.U/2024.

Alla luce degli aspetti normativi appena esposti, allo stato d'arte e fino ad eventuale nuova circolare ministeriale in merito, il veicolo sequestrato non può essere condotto fino al luogo di custodia con la guida diretta di colui che è stato nominato custode: il veicolo potrà essere condotto al luogo di custodia solo e soltanto con il trasporto di un altro veicolo idoneo, avvalendosi se necessario di un carroattrezzi, a spese totalmente imputabili al custode stesso.


Inoltre, l'organo accertatore che ha elevato il verbale di contestazione corredato da verbale di sequestro, non ha nemmeno l'obbligo di attendere l'arrivo del carroattrezzi con il contestuale carico del veicolo sequestrato: una volta redatto il verbale di sequestro, l'unico responsabile del veicolo sequestrato è solo e soltanto il custode.

Se il veicolo dovesse quindi tornare a circolare prima del dissequestro, il custode sarebbe quindi sanzionabile ai sensi dell'art. 213 c. 8 C.d.S.

 

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