Le sanzioni del Codice della Strada rimangono invariate fino a dicembre 2026
- Gabriele Airoldi
- 15 gen
- Tempo di lettura: 3 min
L’art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) stabilisce che «la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti». Lo stesso comma disciplina anche la procedura: entro il 1° dicembre di ogni biennio, un decreto ministeriale, adottato di concerto tra il Ministero della Giustizia, il MEF e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina gli importi che saranno applicati dal 1° gennaio dell’anno successivo.
In pratica, questo meccanismo collega automaticamente le sanzioni all’inflazione attraverso l’indicizzazione biennale, pur restando subordinato all’adozione del relativo decreto ministeriale e vincolato alle scadenze previste dall’art. 195, comma 3, del C.d.S.
Per ragioni di politica economica e sociale, il legislatore ha più volte sospeso l’operatività dell’adeguamento biennale. Con la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stato disposto il congelamento degli importi per gli anni 2023 e 2024, con richiamo esplicito all’art. 195, comma 3. Tale sospensione è stata motivata dall’«eccezionalità dell’attuale situazione economica», mantenendo invariati gli importi delle sanzioni per l’intero periodo.
Successivamente, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha prorogato la sospensione anche per l’anno 2025 e ha rinviato il termine per l’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 195 C.d.S., stabilendo che, se emanato, esso dovrà essere adottato entro il 1° dicembre 2025 e applicato a partire dal 1° gennaio 2026.
Infine, nella versione più recente del cosiddetto «decreto milleproroghe» per il 2026, il Governo ha ulteriormente esteso la sospensione dell’adeguamento biennale. La bozza approvata prevede il congelamento degli importi fino al 1° dicembre 2026, mantenendo invariati per tutto l’anno 2026 gli importi delle sanzioni amministrative del Codice della Strada.
Sul piano sostanziale e procedurale, la sospensione comporta innanzitutto il mantenimento invariato delle sanzioni attualmente in vigore, tra cui le sanzioni del Codice della Strada. Per tutto il 2026, le violazioni al Codice della Strada saranno sanzionate secondo gli importi già stabiliti, senza alcun adeguamento legato all’andamento dell’ISTAT. Questo congelamento interessa tutte le fasi del procedimento sanzionatorio, dalle contestazioni alle notifiche e agli atti di accertamento emessi nel periodo.
Inoltre, la sospensione rinvia la decorrenza del prossimo aggiornamento, posticipando il termine per l’adozione del decreto ministeriale al 1° dicembre 2026. Se il decreto non verrà adottato entro tale termine, l’adeguamento non potrà entrare in vigore dal 1° gennaio 2027. Se, invece, il decreto sarà emanato entro la scadenza, l’aggiornamento decorrerà secondo le modalità e le date previste nel provvedimento ministeriale.
La sospensione dell’adeguamento biennale fino al 1° dicembre 2026 rappresenta un intervento normativo temporaneo che non altera la struttura del sistema sanzionatorio né contrasta con i principi costituzionali. Il legislatore ha deciso di congelare gli importi per far fronte a una situazione economica eccezionale, evitando che l’automatismo dell’indicizzazione produca effetti sproporzionati.
La proroga prevista dal decreto milleproroghe ha quindi natura transitoria e non modifica i principi di legalità, tipicità e predeterminazione delle sanzioni. Gli operatori del diritto devono prestare attenzione all’applicazione corretta degli importi vigenti durante il periodo di sospensione, evitando contenziosi.
Rimane centrale la questione dell’efficacia deterrente delle sanzioni in un contesto inflattivo, che sarà nuovamente valutata dal legislatore al momento della ripresa dell’adeguamento. In sintesi, la sospensione fino al 1° dicembre 2026 costituisce una pausa ragionata, giustificata da esigenze contingenti, mentre il sistema sanzionatorio continuerà a perseguire le finalità di prevenzione, proporzionalità e tutela dell’interesse pubblico una volta ripristinato l’automatismo dell’adeguamento.





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