Nuove direttive di Polizia Giudiziaria per l'art. 186 C.d.S.
- Gabriele Airoldi
- 4 giorni fa
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L’art. 186 dispone, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, dispone che gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada).
Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada).
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada). Il rifiuto di sottoporsi ai suddetti accertamenti (pre-test o accertamento strumentale, ovvero, in caso di coinvolgimento in un sinistro stradale, quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti) configura il reato di cui all’art. 186, comma 7.
Riguardo a quanto sopra ricordato si osserva:
1) normalmente l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcol avviene mediante l’uso dell’etilometro;
2) tuttavia, l’importanza della descrizione della sintomatologia riscontrata sul conducente indipendentemente dalla verifica strumentale (“quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool”) è di estrema rilevanza.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “ .. poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Ne consegue, pertanto, che, in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato 3 comatoso e di alterazione manifestato dal …. alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche - certamente superiore alla soglia di 1,50 g/I - per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l'autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.” (Cass. Pen., sentenza n. 20763/2024).
Il principio enucleato dalla Suprema Corte assume ancora maggior valore nel caso in cui si riesca ad effettuare un’unica misurazione anziché le due previste dal regolamento. In sostanza, la rilevanza della sintomatologia è inversamente proporzionale alla consistenza del rilievo strumentale: acquista cioè maggior peso specifico probatorio laddove diminuisca il peso specifico del rilievo strumentale (cioè nel caso di una sola rilevazione) .
Con la sentenza n. 4633/2019, Rv 278291, richiamata dall’ordinanza n. 13859 del 2024, la Corte ha infatti precisato che “Ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. Ne consegue che, a fronte della sussistenza di sintomi di ebbrezza, ampiamente descritti dalla sentenza impugnata, anche l'unicità della misurazione, largamente superiore alla soglia più alta, consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. …”. Nel caso trattato dalla Corte Fattispecie, per l'accertamento del reato il giudice si era basato, oltre che su un unico test alcolimetrico, sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato “si esprimeva a fatica”.
Appare opportuno aggiungere che nella medesima pronuncia si legge inoltre che: “È … configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura «volume insufficiente», qualora l'apparecchio, come nella specie, non segnali espressamente la sussistenza di un errore (in merito si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza, Rv. 269978, nonché Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061, la quale, in motivazione ha precisato che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un «volume insufficiente» teso a evidenziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria)” (Cass. Pen., sentenza n. 31843/2023, Rv. 285065). Tale precisazione induce a ritenere che in casi simili la sintomatologia, rilevata e adeguatamente descritta, acquista ancora più rilevanza, per le prevedibili contestazioni difensive basate sulla gestione del messaggio “volume insufficiente”





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