Riunioni pubbliche, social e preavviso: cosa cambia dopo il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23
- Gabriele Airoldi
- 3 mar
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 4 giorni fa

Con l'art. 9 del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 ("Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni"), il legislatore è intervenuto sull’art. 18 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), la norma che sostanzialmente disciplina le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Utile è ricordare che "è considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata".
Con l'art. 18 T.U.L.P.S. non è richiesta un’autorizzazione preventiva alla manifestazione (se non le autorizzazioni accessorie rilasciate dal Comune, piuttosto che la SCIA ai sensi del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 16), ma un semplice preavviso di 72 ore al Questore territorialmente competente, finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, cd. Decreto Sicurezza 2026, l’art. 18 T.U.L.P.S. è stato significativamente modificato. Di seguito le principali novità operative di interesse per la Polizia Locale.
DA ILLECITO PENALE A ILLECITO AMMINISTRATIVO
Prima della riforma apportata dal Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 la mancata comunicazione del preavviso costituiva reato contravvenzionale, comportando l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 103 a 413 Euro (comma 3).
Dopo la riforma, la violazione che aveva precedente rilievo penale, diviene oggi un mero illecito amministrativo che comporta una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro.
Anche il comma 5 dell'art. 18 del T.U.L.P.S., ovvero il precetto più importante, nella fattispecie del mancato rispetto del divieto o delle prescrizioni imposte dell'Autorità, punito penalmente prima della riforma con un anno di arresto e ammenda da 206 a 413 Euro, diviene amministrativo con sanzione pecuniaria da 1.000 a 12.000 Euro.
ANCHE LE RIUNIONI ORGANIZZATE ONLINE VENGONO REGOLAMENTATE
Altra grande innovazione riguarda le manifestazioni che vengono organizzate attraverso strumenti digitali, ormai sempre più diffuse: il legislatore ha espressamente previsto che la sanzione amministrativa della quale sopra venga applicata anche a chi promuove una riunione senza preavviso tramite social network, piattaforme digitali, siti web e gruppi o chat appartenenti a piattaforme come Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp ecc.
Ciò perché il mezzo di convocazione fruito per organizzare e comunicare la riunione pubblica viene ritenuto completamente irrilevante: è esclusivamente la natura di "evento che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico" a essere elemento significativo e a produrre l'obbligo di preavviso ex art. 18 T.U.L.P.S.
Nel terzo comma dell'art. 18 T.U.L.P.S. viene infatti inserito il periodo "...la sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti."
RIFERIMENTO ALLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, n. 152
Viene richiamato anche l'art. 5 della Legge 22 Maggio 1975, n. 152 che stabilisce il divieto nell'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. In questo caso la sanzione è da Euro 2.000 a Euro 10.000. Alla medesima pena pecuniaria sono sottoposti anche gli illeciti di cui all'art. 5-bis della medesima Legge, ovvero gli individui che nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lanciano o utilizzano illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone "razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere..."
LA COMPETENZA AD IRROGARE SANZIONI
La competenza ad irrogare sanzioni, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’Interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
Per la Polizia Locale le novità apportata dal Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 comporta sicuramente l'aggiornamento delle procedure operative e d'accertamento, con la necessaria focalizzazione sulle modalità di promozione online degli eventi. Occorrerà inoltre individuare la corretta qualificazione giuridica della violazione, nel consueto coordinamento con l'Autorità di pubblica sicurezza per la gestione degli eventi non preavvisati.
Infine, è importante ribadire che la riforma dell'art. 18 T.U.L.P.S., come del resto la normativa originale, tutela ampiamente l'art. 17 della Costituzione non limitando assolutamente la libertà di riunione: viene invece rafforzata la cornice preventiva entro cui esse devono svolgersi, adeguandola al contesto digitale attuale. Si tende sostanzialmente a sottolineare l'importanza della preventiva organizzazione da parte dell'Autorità Pubblica con il solo fine di garantire i servizi necessari per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
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