L'immigrato clandestino che non si presenta in questura: applicazione dell'art. 15 T.U.L.P.S. o art. 650 c.p.?
- Gabriele Airoldi
- 19 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 4 ore fa

Quando l'immigrato clandestino non si presenta in Questura, in virtù dell'essere soggetto destinatario del provvedimento ex art. 10-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), si genera una vera e propria dicotomia normativa: il soggetto destinatario del provvedimento, non presentandosi in Questura, genera un fatto di rilevanza penale (con illecito penale punito ex art. 650 del Codice penale) oppure un fatto di rilevanza amministrativa (punito ex art. 15 T.U.L.P.S.)?
L'art. 650 del Codice penale
"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206."
Applicato sovente da diversi Comandi, l'art. 650 del Codice penale che è una c.d. norma in bianco, ovvero dalle caratteristiche tassative finalizzate alla sua applicazione. In relazione alla fattispecie dello straniero che non si presenta in Questura, siamo di fronte ad una contravvenzione punita con ammenda o arresto, proprio per il fatto di rilevanza penale generato dal mancato rispetto della tassatività del precetto, a tutela di sicurezza pubblica o ragione di giustizia.
L'art. 15 T.U.L.P.S.
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516 .
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto."
In questo caso la violazione del precetto non comporta una sanzione penalmente rilevante, bensì prevede una sanzione amministrativa a carico del soggetto inottemperante.
Quale soluzione adottare e applicare? Art. 650 del Codice penale o art. 15 T.U.L.P.S.?
Per decretare quale sia la corretta applicazione, occorre valutare il principio di specialità, ossia l'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che recita: "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale".
L'art. 15 T.U.L.P.S. punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico, sicurezza, ecc. È una contravvenzione specifica prevista nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
L'art. 650 c.p. punisce invece chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, quando il fatto non costituisce un più grave reato.
Essendo che L’art. 15 T.U.L.P.S. riguarda specificamente i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza essendo collocato in una normativa settoriale (T.U.L.P.S.) ed avendo un ambito di applicazione più ristretto rispetto all’art. 650 c.p., che è norma residuale e generale, (in quanto si applica solo quando non esiste una disposizione specifica che sanziona l’inosservanza), nel sopracitato caso dell'immigrato clandestino che non si presenta in Questura, nonostante sia il soggetto destinatario del provvedimento ex art. 10-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applicherà l'art. 15 T.U.L.P.S. anziché l'art. 650 c.p., proprio per effetto del principio di specialità.
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