Accertamenti ex artt. 186 e 187 C.d.S. e tutela dei dati personali: limiti, principi e responsabilità nel trattamento dei dati sanitari
- Gabriele Airoldi
- 13 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 13 mar

Gli accertamenti ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada hanno subito alcuni mutamenti, soprattutto alla luce delle ultime modifiche apportate al Codice dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177 e dalla sentenza 10/2026 della Corte Costituzionale, con stretto riferimento all'art. 187 C.d.S.
Durante la procedura di accertamento ai sensi degli artt. 186-187 C.d.S. sarebbe buona cosa prendere delle precauzioni operative che potrebbero evitare di vanificare la validità dello stesso, ma soprattutto, generare violazioni in termini di privacy.
Nella pratica accade sovente che il nosocomio interpellato, invii ai Comandi il resoconto di un accertamento per guida in stato d'ebbrezza o per utilizzo di sostanze stupefacenti, che riporti anche dati clinici non essenziali e non pertinenti rispetto all'accertamento stesso.
In questo caso occorre massima attenzione, perché potrebbe configurarsi una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, con la violazione del principio di minimizzazione e pertinenza del GDPR.
Infatti, il trattamento dei dati sanitari deve rispettare i principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679; in particolare:
minimizzazione dei dati (Art. 5, par. 1, lett. c GDPR)
limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. b del GDPR)
pertinenza e non eccedenza
L’autorità o l’ente sanitario può comunicare solo i dati necessari alla finalità per cui sono richiesti. Nel caso degli accertamenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, al Comando richiedente l'accertamento dovrebbero essere comunicati solo i risultati utili a stabilire:
presenza o meno di alcool o sostanze,
eventuale concentrazione rilevata,
eventuali elementi strettamente connessi alla valutazione medico-legale.
Se l’ospedale interpellato procede quindi all'invio di valori ematochimici generici, indicatori clinici non richiesti o altre informazioni sanitarie non pertinenti, si può configurare comunicazione eccedente di dati sanitari, cioè una violazione del principio di minimizzazione sopra riportato.
Gli orientamenti del Garante a riguardo
Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte affermato che le pubbliche amministrazioni devono comunicare solo dati indispensabili e che i dati sanitari sono categorie di dati particolari che richiedono un livello di tutela maggiormente elevato.
Le Conseguenze giuridiche possibili
In base a quanto sopra esposto, il trattamento dei dati che non rispetta i principi della minimizzazione e della pertinenza imposti dal GDPR possono configurare:
illecito trattamento di dati personali (art. 5 GDPR e art. 2-ter / 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali);
eventuale responsabilità disciplinare o organizzativa della struttura sanitaria;
possibile segnalazione al Garante.
L'utilizzo dei dati assunti in violazione dei principi del GDPR. L'accertamento rimane valido e utilizzabile?
Premettendo che la Giurisprudenza è costante nel ritenere legittima la trasmissione dei risultati degli esami da parte dell’ospedale agli organi di polizia quando gli accertamenti sono richiesti ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada da parte di un organo di polizia giudiziaria o stradale con l'effettuazione degli esami in ospedale (ad esempio, dopo un incidente o accompagnamento dopo la positività del pre-test positivo, in caso d'indisponibilità dell'etilometro), l'assunzione dei dati in violazione dei principi riportati nel Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, non comporta l’inutilizzabilità del dato rilevante (es. tasso alcolemico o tossicologico), ma può al massimo integrare un illecito amministrativo o disciplinare della struttura sanitaria che non rispetta i principi a tutela della privacy.
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