top of page

La circolazione con veicolo sottoposto a pignoramento: le procedure di accertamento

L’articolo 521-bis c.p.c. stabilisce che il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere effettuato anche tramite la notifica al debitore, seguita dalla trascrizione di un atto contenente l’indicazione precisa dei beni e dei diritti da sottoporre a esecuzione, con tutti i dati richiesti dalla normativa speciale per l’iscrizione nei registri pubblici. Nell’atto viene inoltre

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

rivolta al debitore l’intimazione prevista dall’articolo 492 c.p.c.

Il pignoramento include anche l’ordine di consegnare, entro dieci giorni dalla notifica, i beni pignorati insieme ai documenti relativi alla proprietà e all’utilizzo, all’istituto vendite giudiziarie competente per il territorio in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede, oppure, in mancanza, a quello più vicino.


Dal momento del pignoramento, il debitore assume il ruolo di custode dei beni, comprese pertinenze e frutti, senza diritto ad alcun compenso. Quando i beni vengono consegnati, la custodia passa all’istituto vendite giudiziarie, che provvede a informare tempestivamente il creditore procedente, preferibilmente tramite posta elettronica certificata.

Una volta completate le notifiche, l’ufficiale giudiziario trasmette senza indugio al creditore l’atto di pignoramento affinché ne curi la trascrizione nei registri pubblici. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie, il creditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo, allegando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della relativa nota di trascrizione, con conformità attestata dal proprio avvocato.


In deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 497 c.p.c. (il quale stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita), la richiesta di assegnazione o di vendita deve essere presentata entro quarantacinque giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo o delle copie conformi degli atti, secondo quanto stabilito dall’articolo 159-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


Questa è, in sintesi, la procedura delineata dalla norma. Resta ora da chiarire quali siano, in concreto, le attività operative demandate agli organi di polizia stradale.


ACCERTAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

Dal punto di vista operativo per gli organi di polizia stradale, la norma prevede che, qualora il debitore non provveda alla consegna entro il termine indicato, gli agenti che accertano la circolazione del veicolo pignorato debbano intervenire. In tali casi è previsto il fermo del mezzo, il ritiro della carta di circolazione e, se possibile, anche dei documenti relativi alla proprietà e all’uso, con successiva consegna del veicolo all’Istituto competente.


In sostanza, l’articolo 521-bis del codice di procedura civile introduce un coinvolgimento diretto delle forze di polizia nell’esecuzione del pignoramento. Tuttavia, restano aperte alcune questioni di natura operativa che richiedono chiarimenti.

Tra queste si evidenziano, in particolare, l’inserimento del provvedimento nel Sistema di Indagine (SDI) gestito dal Centro Elaborazione Dati Interforze del Ministero dell’Interno, la possibilità di contestare violazioni nel caso in cui il veicolo continui a circolare dopo la notifica dell’atto e le modalità di gestione della custodia del mezzo.


La questione principale riguarda il ruolo dell’organo di polizia nell’esecuzione del pignoramento di un veicolo: ci si chiede se esso debba limitarsi a intervenire quando accerta la circolazione del mezzo nell’ambito della propria attività ordinaria, oppure se debba anche attivarsi per rintracciarlo, ad esempio presso l’abitazione o il luogo di lavoro del debitore.

Un’interpretazione letterale della norma, unita alla necessità di non distogliere le pattuglie dai compiti istituzionali prioritari, porta a ritenere che l’intervento della polizia stradale nell’esecuzione — consistente nel fermo del veicolo e nel ritiro dei documenti — debba avvenire esclusivamente quando il mezzo venga effettivamente individuato in circolazione. Tale nozione comprende sia i veicoli in movimento sia quelli in sosta su strada, secondo la definizione fornita dal codice della strada.

Per quanto concerne la registrazione del pignoramento nel Sistema di Indagine (SDI), il Centro Elaborazione Dati si avvale di un’integrazione con la banca dati dell’ACI. Il provvedimento viene infatti acquisito automaticamente a seguito della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Di conseguenza, attraverso le interrogazioni effettuate tramite il sistema operativo, è possibile ottenere, oltre ai dati identificativi del veicolo e del proprietario, anche le informazioni relative al vincolo esistente.


La normativa stabilisce che, una volta notificato l’atto di pignoramento, il debitore ha l’obbligo di consegnare entro dieci giorni il veicolo, insieme ai documenti di proprietà e utilizzo, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Fino a quel momento, il debitore mantiene la custodia del bene.

Diversamente da quanto avviene per il fermo fiscale, la circolazione del veicolo pignorato, successivamente alla notifica, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Se il debitore non provvede alla consegna entro il termine previsto e il veicolo viene individuato in circolazione, l’organo di polizia procede al fermo del mezzo, al ritiro dei documenti e alla sua consegna all’Istituto Vendite Giudiziarie competente o a una depositeria indicata da quest’ultimo.

È opportuno, a tal fine, che vi siano accordi preventivi con l’IVG territorialmente competente. In mancanza di indicazioni specifiche, la polizia può affidare il veicolo a una depositeria autorizzata, trasmettendo poi all’Istituto il verbale di fermo e custodia, comprensivo degli estremi del pignoramento. L’IVG assume quindi la responsabilità della custodia e delle successive operazioni, come previsto dalla normativa processuale civile, compresa la titolarità degli oneri amministrativi pecuniari derivanti dalle spese concernenti il deposito del veicolo.


LE PROCEDURE OPERATIVE DI POLIZIA STRADALE

Le modifiche normative introdotte dal decreto legge  27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 hanno inciso sia sulle modalità di accertamento della circolazione del veicolo sia sull’individuazione dell’Istituto Vendite Giudiziarie competente.

In particolare, è stato stabilito che il veicolo pignorato possa essere affidato all’IVG più vicino al luogo in cui viene rinvenuto, superando il precedente criterio legato al territorio di competenza. Questa innovazione ha semplificato le operazioni, evitando ricerche lunghe e spesso inefficaci.

Pertanto, quando un organo di polizia individua un veicolo gravato da pignoramento e verifica che siano trascorsi i dieci giorni dalla notifica al debitore, procede al ritiro dei documenti e alla consegna del mezzo all’Istituto più vicino, che ne assume la custodia.

Il ritiro dei documenti non equivale all’applicazione del fermo amministrativo in senso tecnico. Gli operatori dovranno quindi redigere un verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all’Istituto competente, che gestirà il bene secondo le procedure concordate a livello locale: ciò significa che a livello operativo occorrerà accordarsi preventivamente con l'Istituto di Vendite Giudiziarie di riferimento a livello territoriale, per comprendere a quale deposito affidare il veicolo e soprattutto per comprendere a chi affidare il veicolo quando il custode indicato dall'IVG non sia disponibile.


Clicca sotto e iscriviti alla sezione Modulistica Operativa: tantissima modulistica in formato word editabile da scaricare gratuitamente, per Polizia Giudiziaria, Stradale, Amministrativa e Annonaria!


Commenti


lucidicrociera.com

Copyright © 2025 lucidicrociera.com di Gabriele Airoldi | Cod. Fisc. RLDGRL90D01A794K | Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyright: i contenuti e tutto il codice software, sono di proprietà esclusiva di Gabriele Airoldi. "Game Arena-lucidicrociera.com" è parte integrante di lucidicrociera.com ed è anch'esso proprietà esclusiva di Gabriele Airoldi.

GAME ARENA (2).png
Associazione Polizia Locale d'Italia
bottom of page