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Fuga all’alt: quando non è solo una violazione amministrativa ma diventa reato

Dodicesima puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto il Comm. Dott. Giuseppe CAPONIO, in forza alla Polizia Locale di Foggia, per un approfondimento riguardante la fattispecie di rilevanza penale introdotta dal comma 7-bis dell'art. 192 C.d.S.


Comm. Giuseppe CAPONIO
Comm. Giuseppe CAPONIO

"La circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2026 ha chiarito il significato della modifica introdotta dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, che ha inserito il nuovo comma 7-bis nell’art. 192 del Codice della strada.


La riforma non punisce in modo automatico chi non si ferma all’alt. Non basta, infatti, allontanarsi alla guida di un veicolo per parlare subito di reato. La novità riguarda i casi in cui il conducente, per evitare il controllo, si allontana in modo pericoloso e mette a rischio le persone che si trovano sulla strada.


È proprio su questo che si gioca la differenza. Un conto è non fermarsi. Un conto è farlo con una condotta di guida che crea un pericolo concreto e attuale per gli altri. È in questa seconda situazione che il fatto cambia natura e assume rilievo penale.

La circolare Min. Interno 24 marzo 2026, prot. n. 300/STRAD/1/0000008472.U/2026, aiuta a leggere correttamente questo passaggio. L’attenzione non deve fermarsi solo al rifiuto di arrestare la marcia, ma deve concentrarsi su come si svolge la fuga. Bisogna quindi verificare se il comportamento del conducente abbia davvero creato un rischio concreto e non soltanto ipotetico. Contano, perciò, elementi molto pratici: la velocità, il tipo di strada, il traffico, la presenza di pedoni o altri utenti vulnerabili, le manovre compiute e il pericolo effettivamente provocato.


Letta in modo concreto, la norma guarda a casi come la fuga contromano, il passaggio con il rosso ad alta velocità, le manovre improvvise tra i veicoli, l’invasione del marciapiede, l’urto contro altri mezzi o quei comportamenti che espongono direttamente a rischio gli operatori impegnati nel controllo o altre persone presenti. In situazioni di questo tipo non si è più davanti a una semplice violazione della disciplina stradale, ma a un fatto molto più grave.


Per capire meglio, si può pensare a un conducente che non si ferma all’alt e fugge in un centro abitato passando a forte velocità con il semaforo rosso, costringendo altri veicoli a frenate improvvise. Oppure a chi, pur di sottrarsi al controllo, imbocca una strada contromano o sale sul marciapiede mettendo in pericolo i pedoni. Un altro esempio chiaro è quello di chi tenta di sfuggire urtando altri veicoli o dirigendo il mezzo verso gli operatori. In situazioni di questo genere il pericolo non è astratto, ma immediato e concreto, e proprio per questo porta a configurare il nuovo reato.


Diverso è il caso di chi non si ferma subito, ma prosegue per poche decine di metri e arresta poi il veicolo in un punto sicuro, senza manovre pericolose e senza creare rischi per nessuno. Lo stesso vale per chi rallenta, cerca un’area laterale dove fermarsi e si arresta poco dopo senza tentare realmente la fuga. Anche il semplice ritardo nel fermarsi, se non accompagnato da una guida pericolosa, non basta di per sé a far scattare la fattispecie penale. In questi casi può restare la violazione amministrativa, ma non si entra automaticamente nel nuovo comma 7-bis.

La nuova disposizione prevede infatti una pena detentiva (reclusione) da sei mesi a cinque anni.


A questa si aggiungono la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo, salvo che il mezzo appartenga a una persona del tutto estranea ai fatti. La scelta del legislatore è chiara: colpire con maggiore severità quelle condotte che trasformano un controllo stradale in un pericolo per tutti. Importante ricordare che la condotta deve avvenire alla guida di un veicolo (art. 46 C.d.S.), principalmente con un mezzo che circola su strada, compreso anche il monopattino elettrico. Più incerta, invece, è l’estensione automatica della nuova previsione ai dispositivi come segway – monowheel – hoverboard, che restano inquadrati (come dispositivi di micromobilità elettrica) nella sperimentazione del 2019.


Uno dei passaggi più delicati affrontati dalla circolare riguarda il rapporto con il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il chiarimento è importante perché, a prima vista, la fuga davanti all’alt potrebbe sembrare riconducibile anche a quella figura di reato. L’indicazione ministeriale va però nella direzione di riconoscere al nuovo illecito previsto dall’art. 192 una sua specificità, legata proprio al contesto della circolazione stradale e al pericolo creato attraverso la guida del veicolo. In questa prospettiva, quando il fatto rientra pienamente nella nuova previsione, trova applicazione la norma speciale (art. 15 c.p.). Diverso è il caso in cui alla fuga si accompagnino ulteriori condotte violente o minacciose verso il pubblico ufficiale, che possono portare anche ad altre contestazioni penali (artt. 336 - 337 - 341bis - 583quater c.p.).


La circolare richiama anche un aspetto molto importante sul piano operativo: l’estensione dell’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.) anche a questa nuova ipotesi. In pratica, l’arresto può essere eseguito anche in un momento successivo, quando non è stato possibile intervenire subito, purché si resti entro il tempo necessario per identificare l’autore e comunque non oltre 48 ore dal fatto. Questo può avvenire quando la condotta è stata documentata in modo chiaro. La prova può arrivare, ad esempio, da video, fotografie, riprese delle telecamere di servizio, impianti di videosorveglianza o altre immagini utili a ricostruire quanto accaduto e a identificare con certezza il responsabile. È un passaggio importante, perché consente di intervenire anche nei casi in cui fermare immediatamente il conducente avrebbe creato ulteriori rischi per gli operatori o per gli altri utenti della strada.


Sul piano pratico, questa novità cambia anche il modo in cui il fatto deve essere descritto negli atti. Non basta più limitarsi a riferire che il conducente non si è fermato all’alt. Diventa essenziale ricostruire con precisione le modalità della fuga, il contesto in cui si è svolta, le manovre compiute, la presenza di veicoli o pedoni, il tipo di rischio creato e tutti gli elementi utili a dimostrare il pericolo concreto. In altre parole, la parte descrittiva e documentale assume oggi un peso decisivo, perché è proprio da lì che passa la distinzione tra illecito amministrativo e fattispecie penale.


La nuova violazione oggi prevista dall’art. 192 del codice della strada:


- Comma 7-bis (informativa all’autorità giudiziaria)

Per la fuga dopo l’alt o il posto di blocco quando le modalità della condotta mettono in pericolo l’altrui incolumità o quella del pubblico ufficiale, sono previste: reclusione da 6 mesi a 5 anni, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.


Per concludere, il messaggio che arriva dal Ministero è abbastanza chiaro. Non ogni mancato stop davanti a un controllo diventa automaticamente reato. La violazione penale scatta quando la fuga, per come viene portata avanti, crea un pericolo concreto per gli altri. È lì che oggi passa il confine tra una semplice violazione e una condotta molto più grave.


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Approfondimento a cura del Comm. Giuseppe Caponio, Polizia Locale di Foggia


Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani

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