IL DASPO Willy: Aspetti e novità dopo la sentenza n° 20/2026 della Corte Costituzionale
- Gabriele Airoldi
- 5 giorni fa
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Quindicesima puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto il Comm. Dott. Giuseppe CAPONIO, in forza alla Polizia Locale di Foggia, sulle caratteristiche del DASPO Willy

(c.d. DASPO Antirissa) e le procedure operative da impiegare al verificarsi della fattispecie criminosa.
"Nel sistema della sicurezza urbana, il riferimento normativo centrale resta il D.L. n° 14/2017, convertito nella L. n° 48/2017. All’interno di questo impianto, il DASPO WILLY (o DASPO Antirissa) è disciplinato dall’art. 13-bis, rubricato “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento”.
DASPO Willy: CARATTERISTICHE
Questa tipologia di DASPO, applicabile anche ai minori sopra i 14 anni, è una misura di prevenzione che riguarda disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento. Nasce per contrastare la violenza in luoghi della movida, risse e aggressioni commesse da soggetti con precedenti o con segnalazioni di pericolosità sociale. In particolare, l’art. 13-bis consente al Questore di vietare l’accesso all’interno di pubblici esercizi o di locali di pubblico trattenimento specificamente individuati (es. discoteche/pub/bar), qualora possa derivare un pericolo per la sicurezza, a persone denunciate negli ultimi tre anni:
per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali luoghi ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi;
per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604-ter del codice penale (reati commessi con finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso);
per i reati di cui all'art. 4 L. n° 110/75 (porto di armi od oggetti atti ad offendere);
per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale (violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale).
CONDIZIONI E LIMITI
Con la sentenza n° 20/2026 della Corte Costituzionale, pubblicata in gazzetta ufficiale lo scorso 25 febbraio 2026, è stata confermata la legittimità del DASPO Willy previsto dall’art. 13-bis, quando il divieto riguarda singoli locali espressamente individuati o una zona specifica (es. una via, una piazza della movida). Tuttavia, per la forma con ESTENSIONE TERRITORIALE PROVINCIALE (comma 1-bis), cioè quella che estende il divieto a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio provinciale, la Corte ha chiarito che questa estensione rende la misura molto più incisiva sulla libertà del destinatario (art. 13 della Costituzione) e, proprio per questa ragione, è necessaria la convalida dell’autorità giudiziaria (garanzia giudiziaria). In altre parole, il Questore non può più applicare da solo la forma ‘’provinciale’’ senza il successivo controllo del giudice; la misura deve essere immediatamente trasmessa al Pubblico Ministero, che entro 48 ore valuta se chiedere la convalida al GIP, il quale provvede nelle 48 ore successive, pena la cessazione dell’efficacia della misura. Per il DASPO Willy con estensione provinciale, tuttavia, la sola denuncia non basta; serve una condanna anche non definitiva, oppure l’applicazione dello stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorità giudiziaria, o l’applicazione di una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 del codice di procedura penale (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere).
DURATA E SANZIONI
L’art. 13-bis prevede che il DASPO Willy possa essere disposto per una durata non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni, configurandosi come una misura di prevenzione temporanea ma significativa. La durata viene stabilita in relazione alla gravità dei fatti contestati e al profilo del soggetto destinatario del provvedimento, nell’ottica di un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali. Per chi trasgredisce il provvedimento è prevista la reclusione da 1 a 3 anni, accompagnata dalla multa compresa tra 10.000 e 24.000 euro. Tali sanzioni riflettono la volontà del legislatore di attribuire particolare rigore a questa misura, rafforzandone l’efficacia deterrente e sottolineando la gravità del mancato rispetto delle disposizioni imposte dall’autorità.
COSA DEVE FARE, A LIVELLO OPERATIVO, L’ORGANO DI POLIZIA?
Quando si interviene per una rissa o per un episodio di violenza in un locale (o nelle sue immediate vicinanze) o in una zona della movida, gli elementi da accertare sono: la dinamica del fatto, il numero dei coinvolti, l’eventuale uso di oggetti, la presenza di avventori o passanti, l’impatto sulla sicurezza del luogo, l’interruzione del normale esercizio dell’attività commerciale, la necessità di intervento sanitario, i precedenti specifici dei soggetti e il rischio che si possano creare situazioni analoghe.
A questo punto è necessario chiarire un passaggio: non viene redatto un ordine di allontanamento di 48 ore, perché quello appartiene alla procedura prevista per il DASPO dagli artt. 9 e 10. Nel DASPO Willy l’attività della polizia non è quella di adottare una misura immediata, ma di costruire un’istruttoria per il Questore. Quindi, terminate le attività, la pattuglia operante redige un’informativa dettagliata che descrive con precisione: cosa è successo, dove, quando, chi ha fatto cosa, quali reati sono stati contestati, ogni altra informazione utile. Importante è descrivere perché quel soggetto è pericoloso in relazione a determinati locali o contesti. Nella stessa informativa viene formulata una vera e propria proposta operativa al Questore: indica quali locali (aree circostanti) dovrebbero essere vietati, in quali fasce orarie (es. notturne) e per quanto tempo. Questa informativa viene poi trasmessa alla Questura, di solito alla Divisione Anticrimine o all’ufficio competente per le misure di prevenzione. Successivamente, il Questore, sulla base degli atti ricevuti, valuta se ci sono i presupposti e, in caso positivo, emette un provvedimento motivato. Questo provvedimento stabilisce il divieto di accesso a determinati locali e, automaticamente, anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze. Può, inoltre, indicare orari specifici e, nei casi più gravi, imporre l’obbligo di presentarsi presso un ufficio di polizia.
Una volta emesso il provvedimento, l’organo di polizia deve notificarlo. Gli operatori devono rintracciare il soggetto e consegnargli formalmente l’atto. Quindi gli vengono indicati i locali interessati, le zone, gli orari, la durata del divieto e le conseguenze penali in caso di violazione.
Da quel momento in poi si apre la fase di verifica sul territorio. Se durante uno di questi controlli il soggetto viene rintracciato all’interno di un locale vietato o anche solo a trattenersi nelle immediate vicinanze, gli operatori devono porre in essere le attività di polizia giudiziaria.
CASO ESEMPIO: Una persona nota alle forze di polizia per precedenti di polizia, aggredisce alcuni avventori all’interno di un locale della movida; ne scaturiscono gravi disordini che continuano anche nella parte antistante il locale. Intervengono gli operatori di polizia che identificano il soggetto. A seguito di denuncia per rissa (art. 588 c.p.) e per lesioni personali dolose (artt. 582-583 c.p.), dopo gli accertamenti di polizia, ritenuta la pericolosità della condotta per la sicurezza, inviano relativa documentazione al Questore. Con l’applicazione del DASPO Willy questorile, la persona non potrà avvicinarsi/stazionare in prossimità del locale interessato e di altri analoghi presenti nella zona appositamente individuata.
CONCLUSIONI
Il DASPO Willy nasce sull’onda emotiva e politica dovuta all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 a Colleferro dopo aver difeso un amico durante una lite. Da quel tragico episodio è emersa l’esigenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione contro la violenza urbana: il provvedimento amplia il “DASPO URBANO”, consentendo alle autorità di vietare l’accesso a locali e aree della movida a soggetti ritenuti pericolosi, anche senza una condanna definitiva. L’obiettivo è prevenire episodi simili, intervenendo prima che le situazioni degenerino in aggressioni gravi. Inoltre, questo provvedimento è stato inasprito dal Decreto Caivano (D.L. n° 123/2023) che ha esteso la sua applicazione ai minori sopra i 14 anni (con notifica agli esercenti la responsabilità genitoriale) e a reati come, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti di lieve entità e il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 L. n° 110/75)."
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Approfondimento a cura del Comm. Giuseppe Caponio, Polizia Locale di Foggia
Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani


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