Il trasporto dei bambini su veicoli a motore: la guida operativa in linea con l'art. 172 C.d.S.
- Gabriele Airoldi
- 7 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min
L'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per i bambini è regolato dall'art. 172 del Codice della Strada.

Il medesimo articolo prevede l'obbligo di utilizzo delle cinture, in qualsiasi situazione di marcia, per il conducente e i passeggeri dei veicoli muniti di cinture e di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo 8 posti oltre al conducente), N1 (veicoli per merci con massa ≤ 3,5 tonnellate), N2 (veicoli per merci con massa tra 3,5 e 12 tonnellate), N3 (veicoli per merci con massa > 12 tonnellate) e L6e (quadricicli inferiori a 425 kg e con velocità inferiore a 45km/h), dotati di carrozzeria chiusa. Lo stesso obbligo vige per tutti gli occupanti, di età superiore a 3 anni, di veicoli M2 (veicoli per trasporto persone con più di 8 posti e massa ≤ 5 tonnellate) e M3 (veicoli per trasporto persone con più di 8 posti e massa > 5 tonnellate), quando sono seduti.
Approfondendo il discorso legato ai dispositivi di ritenuta destinati ai bambini durante la marcia del veicolo, soggetti che al di sotto di 1,50 m. di statura devono essere obbligatoriamente assicurati al sedile con un sistema di ritenuta omologato ed adeguato al peso, occorre far riferimento alla normativa ECE R129 (detta anche “i-Size”) un regolamento europeo che disciplina i sistemi di ritenuta per bambini in auto, che ha aggiornato la precedente ECE R44.
Dal 1° settembre 2024 possono essere commercializzati unicamente seggiolini omologati secondo la normativa ECE R129, tuttavia i consumatori che abbiano acquistato prima di tale data dei dispositivi omologati mediante la normativa ECE R44, possono continuare ad utilizzarli senza alcun limite di tempo.
Per il trasporto dei bambini in base al tipo di veicolo, occorre redigere uno schema che meglio possa far comprendere le varie casistiche, diventando un supporto valido per ogni caso pratico:
A - Seggiolini e dispositivi di ritenuta omologati adeguati al peso del bambino (di altezza inferiore a 1.50 m e peso inferiore a 36 kg.)
B - Cinture di sicurezza, se il bambino ha altezza superiore a 1.50 m. (in quanto i bambini superiori a 1.50 m. d'altezza sono assimilati agli adulti)
C - Vietato il trasporto di bambini di meno di 3 anni
D - Esenzione per bambini di altezza inferiore a 1.50 m. aventi accanto persona di almeno 16 anni compiuti
E - Esenzione per bambini di altezza inferiore a 1.50 m. e peso superiore a 36 kg, purché muniti di idonea certificazione medica
Con l'impiego delle sopra citate sigle (A,B,C,D,E) è possibile creare un valido schema in riferimento alle categorie di veicoli N e M (per il quale vale sempre e comunque l'esenzione prevista dal punto E):
Autovetture M1 (esclusi taxi e NCC), Autoveicoli N1, N2 e N3:
POSTI ANTERIORI: A, B
POSTI POSTERIORI: A, B
Autovetture M1 (esclusi taxi e NCC), Autoveicoli N1, N2 e N3 (ma sprovvisti in origine di cinture):
POSTI ANTERIORI: C (consentito trasporto di bambini di più di 3 anni e di altezza maggiore a 1.5 m.)
POSTI POSTERIORI: C (consentito trasporto di bambini maggiori di 3 anni e altezza qualsiasi)
Autovetture M1 (taxi o NCC in servizio):
POSTI ANTERIORI: A, B
POSTI POSTERIORI: A, B, D
Autobus, minibus (M2, M3) e assimilati non in servizio NCC:
POSTI ANTERIORI: Nessuna prescrizione se età inferiore a 3 anni; utilizzare i sistemi di ritenuta presenti a bordo se età superiore a 3 anni; B
POSTI POSTERIORI: Nessuna prescrizione se età inferiore a 3 anni; utilizzare i sistemi di ritenuta presenti a bordo (omologati) se età superiore a 3 anni; B (anche per bambini di altezza inferiore a 1.5 m.)
Autobus, minibus (M2, M3) e assimilati in servizio NCC:
POSTI ANTERIORI: Nessuna prescrizione se età inferiore a 3 anni; utilizzare i sistemi di ritenuta presenti a bordo se età superiore a 3 anni; B
POSTI POSTERIORI: Nessuna prescrizione se età inferiore a 3 anni; utilizzare i sistemi di ritenuta presenti a bordo (omologati) se età superiore a 3 anni; B-D
Si precisa che sui veicoli N1, N2 e N3 è consentito solo il trasporto del personale addetto ai lavori e dipendente dell'azienda titolare del veicolo (pena le sanzioni previste dall'art. 82 C.d.S.): da ciò si può comprendere come risulti improbabile il trasporto dei bambini per queste categorie.
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