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Il veicolo sequestrato è legittimato a circolare fino a luogo di custodia: i motivi della sentenza del Consiglio di Stato

Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 3 agosto 2026, n. 6201, è stata ripristinata la facoltà per il trasgressore o l'obbligato in solido (o qualsiasi altra persona definita custode) rispetto alla sanzione accessoria prevista per la violazione dell'art. 193 C.d.S., ovvero il sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 213 c. 8 del medesimo Codice, di condurre

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

il veicolo sottoposto a sequestro, per la via più breve, presso un'area esclusa dal pubblico passaggio identificata dal custode stesso, senza avvalersi del trasporto mediante carroattrezzi.

Ciò in concerto con la circolare MI 8.2.2024 prot. 300/STRAD/1/4045.U/2024, che è stata pertanto ripristinata dopo la sospensione causata da una diatriba generata dal ricorso da parte di privati al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Andiamo ad analizzare brevemente la vicenda per comprenderne i motivi giuridici e per accertare la nuova prassi operativa.


L’A.N.C.S.A. (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli) e la società Italsoccorso s.r.l. hanno impugnato dinanzi al Tar del Lazio la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024 avente ad oggetto le modifiche normative apportate a seguito del d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina sull’assicurazione dei veicoli (del quale abbiamo parlato nel relativo approfondimento). In particolare, secondo le ricorrenti, la circolare sarebbe stata illegittima nella parte in cui ha consentito al trasgressore alla guida del veicolo sequestrato, perché privo di copertura assicurativa, di proseguire la circolazione su strada conducendo il veicolo fino al luogo scelto per la custodia.

In sostanza, la circolare avrebbe disconosciuto le finalità dell’istituto del sequestro amministrativo previsto dall’art. 213 del Codice della Strada per interdire la circolazione del veicolo, ponendosi anche in contrasto con l’art. 193 del medesimo Codice che prevede l’immediata cessazione della circolazione (con conseguente prelievo e trasporto al luogo di custodia da parte di soggetto autorizzato).


Secondo l’Amministrazione, le ricorrenti non sarebbero state titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva suscettibile di essere incisa dalla circolare impugnata, tenuto conto che, pur avendo fatto riferimento alla tutela dell’interesse all’affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo, la stipulazione della convenzione di servizio con l’Amministrazione (ex art. 214-bis del Codice della Strada) non avrebbe dato luogo ad alcun diritto alla custodia (ovvero al trasporto con c agoisarroattrezzi) dei veicoli, ma impone soltanto l’obbligazione di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, costituendosi solo in tale momento il diritto (soggettivo) alla remunerazione per il servizio prestato. In sostanza, solo a seguito dell’affidamento dei veicoli in custodia sarebbe solo sorto un diritto al pagamento, mentre prima di tale momento vi sarebbe stata invece una mera aspettativa di carattere economico non salvaguardabile giuridicamente.


I MOTIVI DELL'APPELLO

Contro la suddetta decisione, l'appello di A.N.C.S.A. e Italsoccorso s.r.l. verte sul fatto che l’atto impugnato, pur essendo denominato circolare, sarebbe stato in realtà un atto a contenuto normativo che non ha posto solo semplici direttive, ma ha introdotto illegittimamente nuove disposizioni dirette a regolare l’attività della polizia stradale nel caso di sequestro di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Tali prescrizioni, contrariamente a quanto affermato dal Tar, inciderebbero direttamente sui diritti ed interessi legittimi delle ricorrenti poiché provocano di fatto una riduzione del numero di veicoli affidati al custode acquirente o al custode inserito nell’elenco prefettizio o all’esercente l’attività di soccorso stradale.

La circolare sarebbe inoltre illegittima in quanto in contrasto con l’art. 193 del Codice della Strada il quale, al comma 4, stabilisce che: “L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato dall’organo accertatore o in caso di particolari condizioni concordato con il trasgressore”.


I MOTIVI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Italsoccorso s.r.l., quale operatore economico selezionato ai sensi della disposizione ex art. 214-bis C.d.S. e A.N.C.S.A., ente esponenziale degli interessi di coloro che sono stati “selezionati” in forza stessa procedura, non possono ritenersi portatrici di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva suscettibile di essere incisa dalla circolare in quanto, anche a seguito della stipulazione della convenzione, non si determina alcun diritto alla custodia dei veicoli, ma solo l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti e la pretesa alla relativa remunerazione.

In particolare, la convenzione non fa sorgere in capo ai custodi acquirenti alcun diritto soggettivo – né tantomeno alcun interesse legittimo - relativo all’affidamento in custodia ovvero al trasporto con l’intervento del carroattrezzi. I custodi svolgono infatti per conto dello Stato un servizio predeterminato che si articola sulla base di presupposti fissati dalle disposizioni normative. Ne deriva che, soltanto al momento dell’accettazione della custodia, viene a costituirsi il diritto alla remunerazione per il servizio prestato, con la conseguenza che l’interesse sotteso, preliminare all’accettazione della custodia, non può che atteggiarsi ad interesse semplice o di mero fatto.

In ultimo, l’interesse delle appellanti non assume il connotato di un interesse giuridicamente azionabile non essendo possibile configurare una relazione diretta e immediata tra lo stesso e il potere esercitato in concreto dall’Amministrazione. La lamentata contrazione del numero di veicoli affidati in custodia rappresenta infatti un’ipotesi probabilistica che non si riflette, direttamente e immediatamente, sul loro patrimonio giuridico (che, peraltro, è solo eventuale).

La convenzione di servizio con l’Amministrazione ai sensi del citato art. 214-bis, infatti, non determina in capo agli interessati alcun diritto alla custodia dei veicoli, ma impone agli stessi l’obbligazione di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, costituendosi soltanto in tale momento il diritto alla remunerazione per il servizio prestato.


I MOTIVI DELL' INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CIRCA L'ART. 193 C.d.S.

In ordine a quest’ultimo profilo, ricompreso complessivamente nell’unica ed articolata censura relativa alla dichiarata inammissibilità del ricorso, va innanzitutto evidenziato che l’art. 122-bis, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209 del 2005, così come modificato dal d.lgs. n. 184 del 2023) prevede che: “In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione”.

Ne discende che la circolare si è limitata ad esplicitare l’esistenza di una sopravvenuta deroga all’art. 193 del Codice della Strada relativamente ai veicoli ritirati dalla circolazione per mancanza di assicurazione, con conseguente applicazione invece delle disposizioni di cui all’art. 213, commi 1 e 2, dello stesso Codice, circa la possibilità di conduzione presso il luogo di custodia direttamente da parte della persona alla quale è stato affidato, senza l’obbligo di servirsi di un carro soccorso (il veicolo sequestrato risulta in sostanza parificato ad ogni altro veicolo sottoposto alla medesima misura di cui al citato art. 213 e non più alla regola che sia prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio).


Le indicazioni della circolare impugnata si inseriscono, peraltro, nell’alveo delle modifiche intervenute nel corso del tempo al testo dell’originario codice della strada, ad opera del D.L. n. 269 del 2003 e del D.L. n. 113 del 2018, modifiche che hanno ampliato le ipotesi di affidamento al proprietario o al conducente del veicolo, anche in ragione dei costi per la finanza pubblica derivanti dagli oneri della custodia presso altri soggetti.


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