Il Sindaco può fare viabilità stradale?
Aggiornamento: 15 set
Possono capitare situazioni, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, nelle quali il Primo Cittadino utilizzi paletta e fischietto per gestire il traffico. Probabilmente più per necessità o emergenza che altro. Analizziamo pertanto la situazione dal punto di vista normativo: è

legittimo che un Sindaco si occupi direttamente della viabilità stradale con funzioni di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada?
In prima battuta la risposta è no. In effetti, in via ordinaria il Sindaco non può scendere in strada con la paletta per dirigere materialmente il traffico, poiché non ha la competenza tecnica né operativa riservata agli agenti di polizia stradale identificati tali proprio dall'articolo citato in precedenza.
IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Andando però per gradi e analizzando in rapporto biunivoco l'art. 12 del Codice della Strada e l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, si può osservare come la risposta può cambiare, con un eccezione precisa e destinabile tendenzialmente ai Comuni di piccole dimensioni: ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale, comma 1 lettera c), "il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza" è un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
In virtù di questo ruolo eccezionale conferito al Sindaco dal Codice di Procedura Penale, il Codice della Strada (artt. 11 e 12) consente al medesimo di espletare servizi di Polizia Stradale, che includono (ai sensi dell'art. 11 c. 1, C.d.S.) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione e la tutela e il controllo sull'uso della strada.
Pertanto è pacifico che il Sindaco, nei casi appena descritti e previsti dai Codici, ovvero l'assenza di "un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza", avrà la possibilità concreta di scendere in strada e di regolarne la viabilità.
NEL CASO SIA PRESENTE UN COMANDO/UFFICIO DI POLIZIA LOCALE?
La Polizia Locale effettivamente non è citata al comma 1 dell'art. 57 c.p.p.
Ora la domanda è: in virtù di quanto appena analizzato, in assenza di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, ma in presenza di un Comando dotato di Agenti e Ufficiali di Polizia Locale competenti territorialmente, può il Sindaco fare viabilità stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada?
Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) il servizio di Polizia Stradale spetta ed è espletato "dal personale che svolge servizio di Polizia Municipale".
Inoltre, secondo l'Articolo 107 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ovvero "Funzioni e responsabilità della dirigenza", agli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spetta esclusivamente il potere di indirizzo politico e di emanazione di eventuali atti amministrativi. La gestione ordinaria, la direzione tecnica e l'applicazione operativa delle norme (incluso il controllo della viabilità su strada) spettano esclusivamente ai dirigenti, funzionari di elevata qualificazione e al personale esecutivo.
CONCLUSIONI
Anche se il c.p.p. non menziona la Polizia Locale per la decadenza della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria del Sindaco, il medesimo non può comunque scendere in strada a occuparsi materialmente di viabilità se il Comune ha un corpo di Polizia Locale. Farlo violerebbe il principio del TUEL circa la separazione dei poteri. Anche in caso di mono-agente non disponibile al momento della necessità (ferie, malattia, congedi), il Sindaco non può sostituirsi nella gestione della viabilità.
L'eventuale indebita azione viabilistica del Sindaco configurerebbe una violazione delle norme sui delitti contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico rischierebbe di essere citato per usurpazione di funzioni pubbliche, nonché di dover rispondere penalmente ed amministrativamente per eventuali danni cagionati a terzi.
Clicca sotto e iscriviti alla sezione Modulistica Operativa: tantissima modulistica in formato word editabile da scaricare gratuitamente!


.png)



Commenti