Il "pass rosa": i limiti attuativi dell'art. 188-bis del Codice della Strada
- Gabriele Airoldi
- 11 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 24 feb
L’articolo 188-bis del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) — che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni — è stato introdotto dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121.
Un articolo importante il 188-bis, che va a dare una valorizzazione concreta nel supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie con bambini piccoli, riservando loro uno stallo di sosta spesso posizionato in posizioni strategiche (aree a vocazione commerciale o istituzionale soprattutto).
Seppur in vigore dall'anno 2021, l'applicazione dell'art. 188-bis del C.d.S. risulta parziale a tal punto da renderlo praticamente inefficace. Occorre infatti pensare che l'unico decreto attuativo emesso è stato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 7 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022: tale atto fornisce solamente indicazioni preliminari per la segnaletica degli “stalli rosa” (col pittogramma specifico e modalità di delimitazione degli spazi) e disciplina i criteri di concessione dei contributi ai Comuni che istituiscono tali spazi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni.
Completamente assente una direttiva circa le caratteristiche e i criteri uniformanti dei pass rosa, che renderebbero pienamente e omogeneamente applicabile il medesimo sul territorio nazionale; a titolo indicativo e non esaustivo:
un modello grafico ufficiale;
dimensioni, colori, simboli obbligatori;
elementi anticontraffazione;
modalità di esposizione sul veicolo.
La conseguenza di questa mancanza è che ogni Comune deve obbligatoriamente dotarsi di un regolamento comunale per il rilascio del pass rosa, definendo in autonomia le caratteristiche del proprio pass. Caratteristiche che sarebbero diverse da quelle decretate da un altro Comune con il proprio regolamento, con il risultato che i pass rosa emessi dal primo Comune, non sarebbero validi nel territorio di competenza del secondo.
Osservando in senso stretto l'art. 188-bis C.d.S. sulla base dei precetti:
Comma 3: "Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne fa uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344". In Comuni sprovvisti di regolamento, come è possibile sanzionare il mancato utilizzo dell'autorizzazione prescritta quando non è stata definita? Come è possibile sanzionare un'autorizzazione valida, ma riconosciuta solo da un altro Comune e non da quello di appartenenza sul cui territorio sosta il veicolo? Esiste un atto o un regolamento comunale in grado di soprassedere sulla Legge ordinaria invertendo le fonti del diritto?
Comma 4: "Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173". Per come si pone il comma 1 dell'art. 188-bis ("Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni..."), pare il legislatore voglia (involontariamente) porre una scelta tra destinare i parcheggi alle donne in gravidanza o destinarli invece ai genitori con un bambino di età non superiore a due anni. Alla luce di ciò, un Comune potrebbe scegliere paradossalmente con proprio regolamento di destinare gli stalli rosa ad una sola delle due "categorie" sopra indicate. Seppur paradossale sia la situazione appena descritta, come è possibile sanzionare un veicolo che mostra il pass rosa rilasciato con regolare regolamento da un Comune differente rispetto a quello dove è situato lo stallo di sosta fruito?
A cascata, come sarebbe possibile sanzionare un utente che parcheggia in uno stallo “rosa” con un documento redatto di propria sponte se la normative non stabilisce chiaramente quali siano gli usi impropri dell’autorizzazione (art. 188-bis c.3)?
Come sarebbe possibile sanzionare un utente per inosservanza dei limiti indicati nell’autorizzazione, se questi limiti non sono definiti da una norma specifica (art. 188-bis c. 4)?
La Legge ordinaria non si può rimettere all'eventuale approvazione di regolamenti comunali per la sua finale attuazione, senza definire in nessun modo dei limiti e dei criteri sufficientemente determinati: ciò andrebbe a stridere con i principi di legalità, eguaglianza sostanziale (garantiti costituzionalmente), nonché i principi di tassatività e tipicità delle sanzioni amministrative.
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