L’accertamento automatico delle violazioni stradali dopo la legge 177/2024
- Gabriele Airoldi
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min
Con la legge n. 177 del 25 novembre 2024 (G.U. n. 280 del 29/11/2024) recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, in vigore dal 14/12/2024, sono state modificate numerose disposizioni in tema di circolazione stradale contenute nel Codice della Strada, nel Codice penale e in leggi speciali.
LE MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'ART. 201 C.D.S.
Con la modifica dell’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, attuata mediante la riformulazione della lettera g-bis), è stato esteso l’ambito delle violazioni accertabili tramite dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvati o omologati secondo quanto previsto dai regolamenti interministeriali, senza che sia necessaria la contestazione immediata al trasgressore.
Accanto alle fattispecie già sottoposte a tale modalità di accertamento — previste dagli artt. 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 C.d.S. — il legislatore ha incluso ulteriori ipotesi di violazione disciplinate dagli artt.:
trasporti eccezionali (art. 10)
segnaletica stradale (art. 40, comma 11)
sagoma e massa dei veicoli (artt. 61 e 62)
dispositivi di equipaggiamento e sicurezza (artt. 72, 78, 79)
passaggio con semaforo rosso (art. 146, comma 3)
passaggi a livello (art. 147 commi 2- bis e 3)
alcune violazioni di fermata e sosta riservata (art. 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d))
guida senza patente valida o documenti regolari (artt. 216 e 217).
La disposizione prevede inoltre che le immagini fotografiche generate dai dispositivi sopra indicati assumano valore di atto di accertamento, ai sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alla prova della circolazione su strada di uno specifico veicolo identificato tramite targa al momento della rilevazione.
Con riguardo all’art. 201 C.d.S., il nuovo comma 1-quinquies stabilisce, da un lato, che i dispositivi destinati all’accertamento automatico possono rilevare contestualmente più violazioni tra quelle elencate al comma 1-bis, purché risultino approvati o omologati per ciascuna infrazione contestata; dall’altro lato, introduce un’ulteriore modalità di accertamento a disposizione degli organi di polizia stradale. Questi ultimi possono infatti utilizzare le immagini raccolte mediante apparecchiature omologate o approvate, confrontandole con banche dati esterne, al fine di verificare ulteriori violazioni previste dal comma 1-bis. Tale facoltà estende un meccanismo precedentemente limitato all’art. 193 C.d.S. e consente di contestare infrazioni anche quando il dispositivo non sia stato specificamente omologato per quel particolare illecito, purché le immagini consentano comunque di dimostrare che il veicolo circolava privo dei requisiti prescritti dal Codice della Strada.
Il nuovo comma 5-ter introduce inoltre una diversa modalità di accertamento fondata sulla sola analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. La norma dispone infatti che alcune violazioni previste dagli artt. 175 e 176 C.d.S., commesse in prossimità di accessi a gallerie, svincoli, varchi nello spartitraffico o caselli autostradali, possano essere accertate attraverso le riprese effettuate dai sistemi di videosorveglianza presenti in tali aree.
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