Le procedure di PG per i reati ricompresi nel Codice Rosso commessi da minorenni
- Gabriele Airoldi
- 14 apr
- Tempo di lettura: 3 min

Le recenti innovazioni legislative in materia di criminalità minorile (D.L. 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “decreto Caivano”, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159), nonché quelle relative alla violenza sulle donne e alla violenza domestica (L. 24 novembre 2023, n. 168), unitamente al consolidarsi di determinati orientamenti giurisprudenziali, rendono necessari dei chiarimenti circa quali misure urgenti possano essere adottate nei confronti dei minori, sia in qualità di autori sia di vittime di reato, nonché le modalità di comunicazione e consultazione del Magistrato Minorile di turno esterno, in ambito penale e civile.
Nei casi di accompagnamento per identificazione e di rilascio di minorenne indagato o informato sui fatti, la Polizia Giudiziaria è tenuta a dare al Pubblico Ministero di turno le comunicazioni dell’accompagnamento e del rilascio della persona ai sensi dell’art. 349, comma 5 e comma 6 c.p.p.; così, anche per l’avviso della necessità di trattenere il minore oltre le dodici ore (art. 349, comma 4, c.p.p.).
Si rammenta che le procedure di identificazione del minore indagato (compresi il fotosegnalamento e l’eventuale esame auxologico, che si riveli necessario per le circostanze concrete, previa verifica dell’eventuale precedente sottoposizione ad analogo esame), rientrano nelle facoltà riconosciute alla Polizia Giudiziaria dall’a. 349, comma 2, c.p.p.: non è prevista né richiesta l’autorizzazione del Pubblico Ministero di turno.
DENUNCIA "A PIEDE LIBERO"
Non è richiesto né previsto l’avviso al Pubblico Ministero Minorile per l’affidamento del minore, denunciato in stato di libertà o comunque identificato, all’esercente la responsabilità genitoriale, né, in caso di impossibilità di affidamento all’esercente la responsabilità, dell’affidamento della persona minore ai servizi sociali competenti per il collocamento.
In ogni caso, nella fattispecie di denuncia di un minore per un reato in stato di libertà, occorrerà immediatamente riaffidare il medesimo ad un genitore o comunque ad un altro parente maggiorenne, nonché ad un tutore legalmente nominato.
La Polizia Giudiziaria operante dovrà redigere la CNR allegando il verbale di affidamento del minore, anch'essa da inviare alla Procura del Tribunale dei minorenni.
Nel caso non fosse possibile affidare il minore ad un genitore o comunque ad un altro parente maggiorenne, nonché ad un tutore legalmente nominato, occorrerà collocare il minore in una struttura d'accoglienza, comunicando nell'immediato al Pubblico Ministero minorile l'avvenuto collocamento.
L’ACQUISIZIONE DI NOTIZIA PER DELITTI INSERITI NEL CODICE ROSSO
La Legge 19 luglio 2019, n. 69, ovvero il Codice Rosso, prevede l’obbligo per la Polizia Giudiziaria, quando acquisisce una notizia di reato riguardante delitti di violenza di genere o domestica, commessi da una persona minore d’età, di dare immediata informazione telefonica al Pubblico Ministero Minorile di turno, così da ricevere da questi le eventuali direttive e deleghe investigative del caso.
La comunicazione riguarda specialmente i seguenti delitti:
1) maltrattamenti (art. 572 c.p.)
2) violenza sessuale semplice o aggravata (artt. 609 bis, 609 ter c.p.)
3) atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.)
4) corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)
5) violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)
6) atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
7) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.)
8) lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni 6 permanenti al viso (art. 583 quinquies c.p.)
Nelle fattispecie riguardanti i sopracitati delitti, l’avviso telefonico al Pubblico Ministero Minorile deve essere immediato e deve essere compiuto senza possibilità di valutare motivi di urgenza (trattandosi di fenomeni criminosi per i quali opera una presunzione assoluta d’urgenza).
Occorre inoltre ricordare che l’informazione telefonica al Pubblico Ministero Minorile di turno deve avvenire solo quando il minorenne è autore del reato; diversamente - se il minore è persona offesa di un reato attribuito a maggiorenni - non è prevista né richiesta alcuna comunicazione telefonica. In tal caso la consultazione del Pubblico Ministero Minorile deve essere limitata ai casi in cui sorgano difficoltà nella messa in protezione immediata del minorenne vittima del reato.
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