Sospensione della copertura assicurativa e responsabilità per dichiarazioni mendaci nel D.lgs. 184/2023
- Gabriele Airoldi
- 27 mar
- Tempo di lettura: 3 min

Il D.Lgs. 24 giugno 2023, n. 184 è stato emanato con il fine di recepisce la direttiva UE 2021/2118, ampliando l’obbligo di assicurazione RC Auto a tutti i veicoli utilizzati conformemente alla loro funzione di trasporto, anche su aree private.
Il medesimo Decreto ha segnato un passaggio importante nella modifica sia del Codice della Strada, sia del Codice delle Assicurazioni Private, introducendo alcune modifiche sostanziali in in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con il fine di garantire maggiore tutela delle vittime di incidenti stradali e uniformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Tra le varie modifiche rilevanti apportate dal D.Lgs. 24 giugno 2023, n. 184 al C.d.S. e al C.A.P., occorre sottolineare la disciplina riguardante la sospensione della copertura assicurativa, che vede normativamente la luce attraverso il nuovo articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private. Mediante l'art. 122-bis C.A.P. infatti, ai soggetti ricompresi nell'art. 122 c. 3 C.A.P. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria) è concessa la sospensione della copertura assicurativa "per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)." Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.
Importante è sottolineare che prima del D.Lgs. 24 giugno 2023, n. 184 la sospensione della copertura assicurativa era meramente di tipo contrattuale e non veniva ricompresa nel Codice della Strada: in sostanza, se un veicolo veniva parcheggiato in area pubblica con assicurazione sospesa era soggetto all'art. 193 c. 2 C.d.S. alla pari di un veicolo che ne risultava essere completamente sprovvisto.
LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO AVENTE ASSICURAZIONE SOSPESA DALL'INTERESSATO
La sospensione della copertura assicurativa richiesta dal proprietario del veicolo o comunque dal contraente della polizza assicurativa, soggetti che devono dichiarare espressamente che non utilizzeranno il veicolo con la sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, viene annotata presso il Sistema Informativo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione), banca dati delle coperture assicurative alimentata dalle imprese di assicurazione.
La violazione, che viene effettivamente commessa sono nella fattispecie di reale circolazione del veicolo (e non quando il veicolo si trova in sosta, anche su area pubblica), comporta una sanzione amministrativa da Euro 1.299,00 a Euro 5.196,00 con la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo.
I POSSIBILI RISVOLTI PENALI DELLA VIOLAZIONE
La violazione commessa circolando con veicolo la quale copertura assicurativa è stata sospesa, può comportare fattispecie con rilevanza penale a carico di chi aveva dichiarato sospesa la copertura assicurativa, in virtù della dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Visto che la dichiarazione di non utilizzare il veicolo è resa dall'interessato con le forme e con gli effetti di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in caso di accertato utilizzo e quindi di dichiarazioni rese effettivamente mendaci, la violazione può concorrere con gli illeciti penali a cui rimanda l'art. 76 D.P.R. 445/2000.
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