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La SCIA in eventi che si svolgono su più giorni, dopo le modifiche del D.L. 201/2024

In vista degli eventi estivi che andranno a impegnare i diversi Comandi di Polizia Locale a livello nazionale, sia dal punto di vista delle verifiche in ambito di "Safety and Security" con i dovuti

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

controlli circa il rispetto del piano di sicurezza ed emergenza dell'evento, sia dal punto di vista amministrativo, è doveroso fare chiarezza sull'utilizzo e i canoni di correttezza della SCIA da parte dell'organizzatore, soprattutto osservando gli eventi che possono avere una durata superiore alla singola giornata.

Si ricorda che la SCIA è l'istituto previsto all'art. 19 della Legge 241/1990, elemento che poi ha subito modifiche recenti anche con l'introduzione del D.L. 19/2026, soprattutto sotto l'aspetto dei termini procedurali circa l'interruzione delle attività iniziate mediante la Segnalazione certificata di inizio attività, in caso di carenza documentale o altri fattori ostativi.


L'introduzione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito poi in Legge 21 febbraio 2025, n. 16), riportante le misure urgenti in materia di cultura, ha proteso a semplificare gli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo. Infatti, all'art. 2 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201, si evince come, "Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente,  compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo."


Una svolta epocale, in quanto all'interno del precetto vi è segnato marcatamente che gli eventi che si svolgeranno per più giorni fino a 2000 persone, con le stesse modalità organizzative, potranno rientrare all'interno di un'unica SCIA. Fino all'introduzione di questa norma infatti, si sarebbe dovuto procedere a più SCIA, una per ogni giornata dell'evento sviluppato su più date, aumentando chiaramente il lavoro della Polizia Locale in termini di controllo, nonché in ambito amministrativo e di responsabilità.


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