Le attività riguardanti la violenza di genere: il Codice Rosso
- Gabriele Airoldi
- 11 apr
- Tempo di lettura: 5 min
Tredicesima puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto la Dott.ssa Elena CORSINI, Comandante della Polizia Locale di Valsamoggia (BO), per un'approfondimento normativo e operativo riguardante il c.d. Codice Rosso.

L'attività della Polizia Giudiziaria nei casi di violenza di genere, contro i minori e le vittime vulnerabili deve essere tempestiva e approfondita per assicurare all'Autorità Giudiziaria (A.G.) gli elementi necessari, anche urgenti, per la protezione della persona offesa.
La legge n. 69 del 2019, c.d. “Codice rosso”, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, elencati nell’art. 3, prevede:
Ø che la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta
Ø che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero, e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione delle attività svolte;
Ø che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; nella prassi, il pubblico ministero delega la Polizia Giudiziaria all’assunzione delle sommarie informazioni della vittima o del segnalante/denunciante.
La Polizia Giudiziaria che interviene deve ispirare la propria azione alla duplice indicazione di tempestività e completezza:
Ø una notizia di reato trasmessa con tutti gli opportuni accertamenti, e quindi completa, ma dopo molto tempo dal deposito della denuncia ha quale conseguenza quella di esporre la persona offesa alla pericolosa reiterazione della condotta criminosa e, spesso, ad un incremento della relativa gravità;
Ø analogamente, una comunicazione di reato trasmessa in assenza di tutti i necessari accertamenti impedirà all’Autorità Giudiziaria di procedere alle valutazioni necessarie, con conseguente, verosimile, necessità di una delega di indagine e ritardo nell'intervento cautelare.
Pertanto, al fine di permettere la tempestiva adozione di provvedimenti volti a interrompere reiterazione di ulteriori condotte delittuose, e dunque tutelare le vittime, nonché consentire al Pubblico Ministero di rispettare i termini relativi alla durata della fase investigativa, è necessario che le notizie di reato depositate contengano tutti gli elementi utili a permettere iscrizioni complete ed a ridurre il più possibile il ricorso alla delega d'indagine.
Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dalle modifiche legislative introdotte dalla 1. 69/2019 la quale ha inteso porre l'attenzione sulla necessità di celerità nello svolgimento delle indagini per i reati del Codice Rosso.
Sebbene l'art. 362 co. 1-ter c.p.p., prescriva al Pubblico Ministero di procedere ad assumere sommarie informazioni da parte della P.O. entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, si ritiene che a tale previsione non corrisponda, né consegua, un divieto di delegare l'assunzione dell'atto istruttorio richiesto, alla Polizia Giudiziaria (art. 370 c.p.p.).
Femminicidio
L’art. 575 bis (femminicidio)nuova fattispecie introdotta nel Codice Penale dalla Legge n. 181 del 2 dicembre 2025 “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, punisce con l'ergastolo l'omicidio di una donna quando il fatto è motivato da ragioni di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio legate al genere, o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti e libertà.
E’ una figura autonoma di reato, che eleva l'omicidio di una donna a delitto speciale quando è presente il movente di genere, configurandosi come un "atto" fondato su ideologie discriminatorie
NORMA DI RIFERIMENTO
art. 577 bis c.p.
“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quanto una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.
ELEMENTI ESSENZIALI
Reato comune: il riferimento a “chiunque”, indica che il reato può essere commesso da chiunque.
Bene giuridico tutelato: la vita e della sicurezza della donna, riconoscendo la sua specifica vulnerabilità e punendo l'omicidio commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto di un rapporto affettivo.
Soggettivo passivo: la vittima è una donna.
Elemento soggettivo: volontà di cagionare la morte di una donna motivata da specifiche ragioni di genere: odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio sulla donna in quanto tale, o in relazione al suo rifiuto di un rapporto affettivo/personale.
Le condizioni che integrano la fattispecie autonoma di femminicidio è configurabile il femminicidio quando l’omicidio è commesso:
· per motivi di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
· per discriminazione o odio di genere;
· in reazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva;
· come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.
Circostanze aggravanti artt. 576 e 577 del codice penale.
circostanze aggravanti previste per il delitto di omicidio di cui agli articoli 576 e 577 c.p. tra le quali l'aver commesso il fatto contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, o in occasione della commissione di taluni delitti, tra cui i maltrattamenti contro familiari o conviventi o la violenza sessuale, ovvero l'essere stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa.
Circostanza speciale a effetto speciale, aumento della pena da un terzo alla metà quando, il fatto venga commesso co le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577 bis c.p. (c.d. femminicidio):
Ø come atto di discriminazione, di odio, di prevaricazione ovvero come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna;
Ø in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
Ø come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.
Differenza con l'omicidio aggravato: Si distingue dall'omicidio aggravato comune perché identifica chiaramente il movente di genere, riconoscendo la specificità della violenza maschile contro le donne.
Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (5 c.p.p.); nell'ipotesi di delitto tentato, comunque aggravato ex artt. 576, 577 c.p., Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
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Approfondimento a cura della Dott.ssa Elena Corsini, Comandante della Polizia Locale di Valsamoggia (BO)
Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani


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