Le modifiche alla targa prova dopo il DL 19 febbario 2026, n. 191
- Gabriele Airoldi
- 9 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 14 mar

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 191, che ha apportato modifiche sostanziali in tema di circolazione di prova dei veicoli, prevista dall'art. 98 del Codice della Strada e dal DPR 24 novembre 2001, n. 474 e la sua modifica del 21 dicembre 2023, n. 229.
Per gli aspetti di specifico interesse a favore degli organi di controllo, l’art. 10, comma 4, del provvedimento in argomento ("All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti") ha modificato l’art. 5, comma 3, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 732 in tema di circolazione di prova dei veicoli.
Quest’ultima norma aveva introdotto due importanti limitazioni:
il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti, al fine di bilanciare le esigenze di operatività del settore con la tutela della sicurezza dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega;
la previsione che sui veicoli muniti di targa prova possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso e chiaramente munito di apposita delega.
L’odierna novella ha escluso l’applicazione di quest'ultima citata limitazione, ovvero per la circolazione di prova eseguita con autorizzazioni concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In questo specifico caso infatti possono quindi trovarsi a bordo più persone, chiaramente se funzionali alle prove tecniche o sperimentali.
In sintesi:
Situazione | Persone a bordo |
uso ordinario targa prova (officine, concessionari ecc.) | max 2 persone |
attività industriali di ricerca, sviluppo, collaudo | limite delle 2 persone eliminato |
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