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Linee guida per la gestione del contrassegno identificativo dei monopattini elettrici (richiesta/furto/vendita)

Mediante i dettami della Legge del 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, in vigore dal 14.12.2024, è stata di fatto modificata anche la

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

disciplina riguardante i monopattini elettrici.

In questo approfondimento concentreremo la nostra attenzione su quanto decretato dal Decreto Dirigenziale 27 giugno 2025, n. 210, che ha sancito le regole riguardanti la richiesta del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, nonché i comportamenti da attuare in caso di vendita del monopattino o furto/smarrimento del contrassegno.


IL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO

Oltre all'ormai noto art. 1 c. 75 della Legge 160/2019, che fissa le caratteristiche minime e fondamentali circa l'equipaggiamento obbligatorio del monopattino elettrico in circolazione (ovvero assenza di posti a sedere, dotazione di un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0.50 kW, dotazione di segnalatore acustico, dotazione di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies e marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE), in linea con le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 del Decreto del MIT 4 giugno 2019, nasce con l'art. 2, comma 3, del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210, il contrassegno assicurativo.

Tale provvedimento impone l'applicazione fissa e chiaramente leggibile della targa (c.d. contrassegno) sul monopattino. La priorità va data alla zona posteriore, precisamente sul parafango, all'interno dello spazio dedicato. Se questo alloggio manca, oppure se risulta inadeguato a garantire stabilità e visibilità a causa di una forma o di una grandezza non idonee, il codice identificativo deve essere posizionato davanti, lungo il piantone dello sterzo. Questa seconda opzione diventa quindi obbligatoria ogniqualvolta la sezione posteriore non soddisfi i requisiti di inamovibilità e leggibilità richiesti dalla legge. Per quanto riguarda la composizione della targa, essa è formata da una combinazione di tre lettere e tre numeri.


RICHIESTA DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO DA PARTE DI CITTADINI E IMPRESE

La richiesta del contrassegno può essere effettuata sia dal privato cittadino che dalle imprese, mediante l'accesso con SPID al Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto; la piattaforma è accessibile ai soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, i quali possono presentare la richiesta di rilascio del contrassegno identificativo anche in nome e per conto del minore, quale utente richiedente, che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, in qualità di soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale del minore medesimo.

In ogni caso, i cittadini e le imprese, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti o delle persone munite dei relativi poteri di rappresentanza, accedono alla piattaforma per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) presentare l’istanza di rilascio del contrassegno identificativo;

b) prenotare il ritiro del contrassegno identificativo presso gli uffici di motorizzazione civile o presso gli studi di consulenza automobilistica;

c) comunicare la data e il numero di protocollo della denuncia nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del monopattino elettrico;

d) comunicare i casi di deterioramento del contrassegno identificativo;

e) richiedere la cancellazione del contrassegno identificativo.


RICHIESTA DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO MEDIANTE STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Lo studio di consulenza automobilistica che presenta istanza di rilascio del contrassegno identificativo per conto di cittadini e imprese accede alla piattaforma e inserisce i seguenti dati:

a) nome, cognome e codice fiscale del richiedente;

b) data e luogo di nascita del richiedente;

c) indirizzo di residenza del richiedente;

d) indirizzo di posta elettronica ordinaria del richiedente.

Nel caso di richiesta per conto di un’impresa, lo studio di consulenza automobilistica inserisce i medesimi dati di cui sopra con riferimento al legale rappresentante o della persona munita dei relativi poteri di rappresentanza dell’impresa e il codice fiscale della stessa. La piattaforma acquisisce altresì i seguenti dati:

a) denominazione impresa;

b) ragione sociale;

c) sedi dell’impresa.


VENDITA DEL MONOPATTINO ELETTRICO

Ai sensi dell'art. art. 10 del Decreto MIT del 6 marzo 2026, in caso di cessione del monopattino elettrico o di qualsiasi operazione che ne comporti il trasferimento della proprietà, il cedente rimuove dal monopattino elettrico il contrassegno identificativo associato al proprietario dello stesso e ne richiede la cancellazione tramite la piattaforma utilizzata in sede di richiesta del medesimo (Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione).

In sostanza il contrassegno identificativo (il cosiddetto "targhino") è strettamente personale e non segue il veicolo in caso di vendita.


FURTO, DETERIORAMENTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO O PERDITA DI POSSESSO DEL MONOPATTINO ELETTRICO PER FURTO

In caso di deterioramento del contrassegno identificativo, il richiedente ne dà tempestiva comunicazione tramite accesso alla piattaforma. In caso di furto e smarrimento del contrassegno identificativo nonché in caso di furto e smarrimento del monopattino elettrico, il richiedente, entro quarantotto ore, deve sporgere denuncia presso le autorità competenti, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e fornisce il numero di protocollo e la data di registrazione della denuncia medesima all’interno della piattaforma.

A seguito della comunicazione sopracitata, consegue la cancellazione del contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all’interno della piattaforma. A fini della richiesta di cancellazione del contrassegno identificativo all’interno della piattaforma, il richiedente effettua il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di motorizzazione, come previsti per legge, tramite bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui sia richiesta la cancellazione di più contrassegni identificativi, si può presentare istanza cumulativa così come previsto dalla vigente normativa sull’imposta di bollo. In tali casi, il richiedente esegue il pagamento di un’unica imposta di bollo e un unico versamento pari al prodotto dei diritti di motorizzazione per il numero di contrassegni identificativi per i quali è richiesta la cancellazione.

Il richiedente può inoltre richiedere tramite la piattaforma la cancellazione volontaria del contrassegno identificativo. Il contrassegno identificativo è strettamente personale e non duplicabile e, nei casi di furto, smarrimento e deterioramento, il proprietario del monopattino elettrico richiede il rilascio di un nuovo contrassegno.

In ultima sede, la cancellazione del contrassegno identificativo è altresì disposta d’ufficio dall’ufficio di motorizzazione civile territorialmente competente al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, esercitabile dall'amministrazione entro termini e condizioni specifiche, nell'interesse pubblico.


La modulistica per il sequestro del monopattino elettrico è disponibile su lucidicrociera.com, scaricabili gratuitamente al link sottostante.


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