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Monopattini elettrici: sicurezza, obblighi e la scelta misurata del legislatore

Aggiornamento: 28 feb

Prima puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto il collega Dott. MALTESE Michele, Comandante della Polizia Locale di Pontirolo Nuovo (BG), per un approfondimento riguardante i monopattini elettrici, entrati con forza e diritto nella viabilità ordinaria delle nostre città.



Vice Commissario                                               Michele MALTESE
Vice Commissario Michele MALTESE

"Negli ultimi anni il monopattino elettrico è passato dall’essere un simbolo di mobilità innovativa a rappresentare una delle questioni più dibattute in materia di sicurezza stradale urbana.

La crescita esponenziale del suo utilizzo ha imposto un intervento normativo progressivo, culminato con la Legge 25 novembre 2024, n. 177, che ha modificato in maniera significativa il Codice della Strada, ridefinendo in modo organico diritti, obblighi e responsabilità.


Oggi il conducente di monopattino è soggetto a una disciplina dettagliata. È previsto l’obbligo del casco per tutti, senza distinzione tra minorenni e maggiorenni. È richiesta la copertura assicurativa per la responsabilità civile e l’apposizione di un contrassegno identificativo personale. Il mezzo deve essere dotato di indicatori di direzione, luce di arresto, dispositivi luminosi anteriori e posteriori. Fuori dai centri abitati, o in condizioni di scarsa visibilità, è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti.


La circolazione è consentita nelle aree pedonali entro il limite massimo di 6 km/h, mentre sulle strade urbane il limite è fissato a 20 km/h. È vietata la circolazione sui marciapiedi e sulle strade extraurbane principali, così come è vietato il trasporto di passeggeri.


L’impianto normativo appare quindi rigoroso sotto il profilo degli obblighi e dei requisiti tecnici. Tuttavia, analizzando il sistema sanzionatorio, emerge un elemento di particolare interesse.

Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie generalmente contenute, spesso collocate nella fascia minima prevista, con possibilità di riduzione del 30% in caso di pagamento entro cinque giorni.

Non è prevista decurtazione di punti patente in quanto non necessario il titolo abilitativo e, soprattutto, non è ordinariamente previsto il sequestro del veicolo.


La misura più incisiva è riservata ai casi di manomissione del mezzo. Quando il monopattino venga modificato per superare i limiti costruttivi di velocità o potenza, si esce dall’ambito della micromobilità leggera per entrare in una fattispecie più grave, assimilabile alla circolazione con veicolo non conforme, con possibilità di sequestro e confisca.


Si delinea così una scelta legislativa ben precisa.

A fronte di un rafforzamento significativo degli obblighi, il legislatore ha optato per un impianto sanzionatorio prevalentemente amministrativo e di entità economica moderata.

Non vi è stata un’assimilazione piena ai veicoli a motore tradizionali, né sotto il profilo repressivo né sotto quello delle misure accessorie.


È una regolamentazione che punta alla responsabilizzazione dell’utente più che alla repressione severa.

Il monopattino viene disciplinato in modo puntuale, ma resta collocato nella categoria della micromobilità urbana, con un equilibrio che tiene insieme esigenze di sicurezza, sostenibilità ambientale e diffusione di strumenti alternativi di trasporto.


Inoltre, tutti i monopattini elettrici devono disporre di un'assicurazione RCA, che segue le regole del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), con garanzia della copertura sino al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, come previsto dall'art. 1901 del Codice civile. L'obbligo di disporre di un'assicurazione RCA non è però stato reso immediatamente operativo: il Ministero dell'interno ha precisato che l'obbligo assicurativo è subordinato al possesso del contrassegno identificativo del monopattino, che determinerà detta univocità e le cui caratteristiche e modalità di rilascio saranno determinate con apposito decreto del citato Dicastero, come previso dall'art. 75 vicies-quater della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (circolare MI 20.12.2024 prot. 300/STRAD/1/38625.U/2024). Fino all'entrata in vigore di quelle disposizioni, non si potranno applicare sanzioni, che comunque non riguarderanno le procedure dell'art. 193 del C.d.S., bensì quelle della Legge 27 dicembre 2019, n. 160."


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Approfondimento a cura del Comandante della Polizia Locale di Pontirolo Nuovo (BG)

Dott. MALTESE Michele


Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani


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