TSO dopo la sentenza n. 76/2025: più garanzie per la persona, nuove responsabilità per gli operatori
- Gabriele Airoldi
- 28 feb
- Tempo di lettura: 7 min
Quarta puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto la collega Vice Commissario Dott.ssa CURCIO Federica, Vicecomandante della Polizia Locale Centro Martesana (MI), per un approfondimento riguardante il Trattamento Sanitario Obbligatorio a fronte delle modifiche apportate dalla sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale continua a rappresentare uno dei punti più sensibili del sistema sanitario e giudiziario italiano. La disciplina degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833/1978 - figlia della stagione della riforma psichiatrica e della chiusura dei manicomi - ha consentito per decenni di coniugare necessità di cura e limitazione coattiva della libertà personale, ma ha da subito mostrato una fragilità strutturale: l’assenza di un vero coinvolgimento della persona sottoposta a TSO nella procedura che la riguarda più di chiunque altro.
La recente sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale interviene esattamente su questo punto, mettendo al centro il paziente e ricondizionando la legittimità del TSO al rispetto di garanzie procedurali adeguate al livello di incidenza sulla libertà personale. La Consulta muove da un dato non più eludibile: il TSO in degenza ospedaliera comporta una privazione della libertà personale, che ricade a pieno titolo nell’orbita dell’art. 13 Costituzione e non può essere trattata come un mero effetto collaterale di un atto amministrativo sanitario. In gioco non vi è solo la salute ex art. 32 Cost., ma anche il diritto di difesa (art. 24), il principio del giusto processo (art. 111) e il rispetto degli standard convenzionali fissati dagli artt. 5, 6 e 13 CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo).
La Corte evidenzia come il meccanismo “classico” del TSO - La Corte evidenzia come il meccanismo “classico” del TSO – proposta motivata di un primo medico, successiva convalida da parte di un secondo medico appartenente al Servizio sanitario nazionale, ordinanza del Sindaco quale autorità sanitaria locale e, infine, convalida del giudice tutelare entro 48 ore – fosse in larga parte costruito senza un reale coinvolgimento della persona interessata: il paziente non era necessariamente informato del provvedimento, non vi era un obbligo di audizione da parte del giudice, e la notifica del decreto di convalida era rimessa alla prassi delle ipotesi più fortunate, non alla legge. Ne derivava un circuito in cui l’interessato rischiava di essere il soggetto meno informato dell’intera procedura, pur essendone l’unico destinatario reale.
In tale scenario, la sentenza n. 76/2025 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede: che il provvedimento del Sindaco che dispone il TSO in degenza ospedaliera sia comunicato all’interessato o al suo rappresentante legale; che la persona sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; che il decreto di convalida e le eventuali proroghe siano notificati all’interessato con l’indicazione dei rimedi esperibili.
La Corte non si limita, quindi, a un monito interpretativo, ma riscrive l’architettura procedurale. Il TSO diventa legittimo solo se la persona viene resa edotta dell’esistenza di un provvedimento che la riguarda, se il giudice la incontra e la ascolta personalmente (salvo impedimenti seri e documentati) e se l’atto di convalida le viene notificato con informazioni chiare sul diritto di ricorso.
Il controllo giudiziario non può più ridursi a un vaglio cartolare: deve, altresì, trasformarsi in un momento effettivo di contraddittorio, per quanto compatibile con la situazione clinica. La decisione costituzionale colma una lacuna macroscopica, ma non esaurisce il lavoro sul TSO.
La disciplina del 1978 continua a risentire di una stratificazione di prassi locali e interpretazioni giurisprudenziali che hanno cercato, nel tempo, di adattare il testo della legge alle esigenze della psichiatria contemporanea. La stessa Corte di Cassazione, con la nota ordinanza n. 509 dell’11 gennaio 2023, ha chiarito che il TSO per malattia mentale è un evento terapeutico straordinario, legittimo solo quando siano contestualmente presenti tre condizioni: una grave alterazione psichica che richieda interventi urgenti, il rifiuto degli interventi da parte del paziente e l’impossibilità di adottare tempestivamente misure extraospedaliere altrettanto idonee. La Suprema Corte ha insistito sul fatto che il TSO non può essere degradato a strumento di “difesa sociale”, né a scorciatoia per gestire emergenze sociali, conflitti di vicinato o situazioni di marginalità. Esso rimane un istituto eccezionale, giustificato solo dopo che il sistema ha esperito ogni iniziativa concretamente possibile per ottenere un consenso volontario alle cure.
Alla luce di questo quadro, è difficile negare la necessità di un intervento legislativo organico: la sentenza della Corte costituzionale ha tracciato una direzione chiara, tradotta in più diritti di informazione, più contraddittorio, più controllo giudiziario, ma la coerenza complessiva del sistema richiederebbe una riscrittura unitaria degli artt. 33–35 L. 833/1978, coordinata con la legge sul consenso informato e con le linee guida in materia di salute mentale.
Nel nuovo contesto, l’ordinanza del Sindaco che dispone il TSO assume un rilievo ancora più centrale. Non è un atto meramente esecutivo della volontà medica, ma il momento in cui l’autorità sanitaria locale si assume la responsabilità, anche giuridica, di privare coattivamente una persona della libertà personale per finalità di cura. L’art. 33 L. 833/1978 richiede che il trattamento sia disposto “con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico”; la giurisprudenza di legittimità, a partire proprio da Cass. 509/2023, ha chiarito che la legittimità del TSO è subordinata alla sussistenza effettiva e motivata dei tre presupposti sopra richiamati. Questo ha una conseguenza diretta su due fronti. In primo luogo, sulla redazione dell’ordinanza: l’atto non può limitarsi a riprodurre formule di stile (“grave stato di agitazione”, “necessità di intervento urgente”) ma deve dar conto, sia pur sinteticamente, degli elementi fattuali e clinici che dimostrano l’esistenza di un disturbo psichico grave, del rifiuto delle cure e dell’impossibilità di percorrere alternative territoriali. Un’ordinanza priva di motivazione concreta espone l’ente e gli operatori a contestazioni per violazione della libertà personale e può essere considerata inidonea a sorreggere un intervento così invasivo. In secondo luogo, sulla lettura dell’ordinanza da parte di chi è chiamato a eseguirla, in particolare Polizia Locale e personale sanitario dell’emergenza. Non si tratta di trasformare l’operatore in un giudice del provvedimento, ma di pretendere un controllo minimo di legalità: verificare che vi siano i riferimenti agli articoli di legge pertinenti, che siano indicati i certificati medici, che la destinazione sanitaria sia chiara e coerente, che la motivazione non sia puramente apparente. L’esecuzione cieca di un provvedimento manifestamente carente non è solo professionalmente discutibile, ma può aprire la strada a contestazioni penali per violenza privata, sequestro di persona o arresto illegale, soprattutto alla luce del rafforzamento delle garanzie imposto dalla Corte costituzionale. Ebbene, la Polizia Locale è il soggetto chiamato a dare esecuzione all’ordinanza di TSO in via prioritaria, accompagnando la persona al SPDC in coordinamento con i servizi sanitari e con il sistema 118/SSUEM. Le circolari del Ministero dell’Interno e la legge quadro sulla polizia municipale (L. 7 marzo 1986, n. 65) hanno da tempo chiarito che, in questo ambito, la Polizia Locale opera anzitutto come polizia amministrativa locale: ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 65/1986 essa è organo del Comune preposto all’esecuzione dei compiti di competenza dell’ente, mentre l’art. 33 L. 833/1978 e l’art. 50, comma 5, del TUEL individuano nel Sindaco l’autorità sanitaria locale titolare del potere di ordinanza in materia di TSO. Proprio per questa ragione la Circolare Min. Interno n. 3/2001 ha indicato nei corpi di polizia municipale il soggetto prioritariamente deputato all’accompagnamento del paziente, in quanto braccio operativo dell’autorità sanitaria più che forza di sicurezza in senso stretto. Dopo la sentenza n. 76/2025, questo ruolo assume una connotazione ulteriore: l’operatore diventa anche garante di legalità della procedura. Ciò significa, sul piano concreto, che l’intervento non può essere ridotto a un mero “prelievo” logistico. Gli agenti dovranno verificare che la persona sia informata dell’esistenza del provvedimento, che le sia spiegato - con linguaggio comprensibile - che vi sarà un passaggio davanti al giudice tutelare e che esistono strumenti di ricorso; dovranno prestare attenzione al rispetto dei diritti relazionali (in particolare il diritto a comunicare con l’esterno nel corso del TSO, già riconosciuto dall’art. 33, comma 6, L. 833/78), limitando l’uso della forza e degli strumenti coercitivi al minimo strettamente necessario.
In questo quadro, la documentazione accurata dell’intervento - verbali, relazioni di servizio, annotazioni su eventuali criticità, rifiuti o opposizioni - diventa non solo una buona pratica amministrativa, ma uno strumento di tutela per tutte le parti: per il paziente, perché consente una ricostruzione trasparente di quanto accaduto; per gli operatori, perché dimostra che la coercizione, quando c’è stata, è stata l’extrema ratio in un percorso complesso di cura e di garanzia.
La sentenza n. 76/2025 mette in luce tutta la complessità del TSO, chiedendo al sistema di farsi carico della dimensione giurisdizionale e relazionale della privazione coattiva della libertà per ragioni di cura. La persona con sofferenza psichica torna ad essere, anche nella fase più acuta, un soggetto di diritti: deve sapere, deve poter parlare, deve essere ascoltata da un giudice. Per gli operatori - sanitari, amministrazioni locali, Polizia Locale - ciò significa un cambio di paradigma: non è più sufficiente “far funzionare” la procedura; occorre verificare che ogni passaggio, dalla proposta medica alla redazione e lettura dell’ordinanza, dall’accompagnamento alla convalida giudiziaria, sia coerente con i presupposti legali e con le garanzie costituzionali. Solo così il TSO può continuare a essere, in particolare nei casi di TSO psichiatrico - che pure non esauriscono tutte le ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio previste dall’ordinamento - ciò che la giurisprudenza più avvertita ci ricorda: un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale, e non l’ennesima zona grigia in cui i diritti si piegano alle esigenze dell’eccezione.
Clicca sotto e iscriviti alla sezione Modulistica Polizia Amministrativa: tantissima modulistica in formato word editabile da scaricare gratuitamente, tra cui tutta quella aggiornata e necessaria per la corretta formale esecuzione del TSO!
Approfondimento a cura del Vice Commissario, Vicecomandante della Polizia Locale Centro Martesana (Cassina de' Pecchi - Bussero)
Dott.ssa CURCIO Federica
Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani


.png)


Commenti