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Abbandono di rifiuti sulle strade: cosa cambia con il DL 116/2025 e la Legge di conversione 147/2025

Aggiornamento: 14 mar

Vice Commissario Gabriele Airoldi Polizia Locale
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

Attraverso il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, il legislatore ha dato attuazione alle disposizioni in materia ambientale, mediante Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (Decreto Legge convertito poi nella Legge 3 ottobre 2025, n. 147, Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi).

Il provvedimento ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), nonché al Codice penale e al Codice di procedura penale. Le innovazioni normative hanno tuttavia interessato anche il Codice della strada, con particolare riferimento agli articoli 15 e 201 e all'abbandono dei rifiuti sulle strade.


Modifiche all’art. 15 del Codice della strada


Le modifiche riguardano le lettere f) e f-bis) del comma 1.

La nuova formulazione della lettera f) sanziona la condotta di chi sporca la strada o le sue pertinenze mediante oggetti o materiali diversi dai rifiuti, al di fuori dei casi di occupazione della sede stradale disciplinati dall’art. 20 del Codice della strada.


Rispetto alla disciplina precedente, la norma non contempla più il deposito di rifiuti o di materiali di qualsiasi specie sulla strada o sulle sue pertinenze. Essa si limita invece a punire i comportamenti che determinano l’imbrattamento o l’insudiciamento della sede stradale mediante oggetti o sostanze che non possono essere qualificati come rifiuti. Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi la dispersione di vernici, liquidi o altre sostanze, anche quando derivino da guasti o rotture dei veicoli.


La nuova lettera f-bis) disciplina invece il getto o il deposito, sulle strade o sulle relative pertinenze, dei rifiuti individuati dagli articoli 232-bis e 232-ter del Testo Unico Ambientale, quando tali condotte siano poste in essere da veicoli in sosta o in movimento.

Si tratta dei cosiddetti rifiuti di piccolissime dimensioni e dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo, quali, a titolo esemplificativo, mozziconi di sigarette, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (di seguito indicati sinteticamente come “piccoli rifiuti”).


La disposizione trova applicazione soltanto nei casi in cui non ricorrano le fattispecie previste dagli articoli 255 (abbandono di rifiuti non pericolosi), 255-bis (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del Testo Unico Ambientale.


Dal coordinamento tra le norme del Codice della strada e quelle del Testo Unico Ambientale emerge quindi il seguente quadro sanzionatorio per l’abbandono o il deposito di piccoli rifiuti:

  • si applica l’art. 15, comma 1, lettera f-bis), del Codice della Strada quando il getto o il deposito avviene da veicoli in sosta o in movimento sulle strade o sulle loro pertinenze;

  • si applica l’art. 255, comma 1-bis, del Testo Unico Ambientale quando l’abbandono o il deposito avviene:

    1. sulla strada o sulle sue pertinenze in qualsiasi circostanza, purché non provenga da veicoli in sosta o in movimento;

    2. fuori dalla strada o dalle sue pertinenze, in qualsiasi circostanza, anche se effettuato da veicoli in sosta o in movimento.


Occorre inoltre ricordare che gli articoli 255, comma 1, e 255-bis del Testo Unico Ambientale prevedono una sanzione amministrativa accessoria quando l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi è commesso mediante l’utilizzo di un veicolo a motore. In tali ipotesi è disposta la sospensione della patente di guida:

  • da quattro a sei mesi nei casi previsti dall’art. 255, comma 1 (originariamente da uno a quattro mesi prima della conversione in Legge del Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116);

  • da due a sei mesi nei casi previsti dall’art. 255-bis.


Proprio nell'art. 1 della sopracitata Legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, che ha convertito il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, si assiste all'introduzione del comma 1, lettera b), n. 2), che sanziona a titolo di illecito amministrativo l'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade, in violazione alle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti. L'ambito di applicazione della disposizione è circoscritto ai soli rifiuti urbani nella cui definizione rientrano le categorie di rifiuti elencate nella lettera b-ter) dell'art. 183 del Testo unico Ambientale. La norma, da leggere in combinato disposto con i commi 1 e 1-bis dell'art. 255 TUA e con l'art. 15, comma 1, lettera f-bis) C.d.S., introduce un nuovo illecito di gravità media che si pone alla metà tra gli illeciti penalmente rilevanti (comma 1 art. 255 TUA, che circoscrive la tipologia di rifiuti a quelli diversi da urbani, da fumo e di piccolissime dimensioni) e i meno gravi illeciti amministrativi previsti dall'art. 255 c. 1-bis TUA e dall'art. 15 C.d.S.

Attraverso l'emendamento del nuovo comma 1-ter dell'art. 255 TUA, questo nuovo illecito amministrativo può essere rilevato anche mediante l'utilizzo della videosorveglianza (dove è il Sindaco ad essere competente nell'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. Oltre ad una sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00, è previsto anche il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. ove l'illecito sia stato perpetrato con l'ausilio di un veicolo a motore.


Modifica dell’art. 201 del Codice della strada


Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116 ha inoltre introdotto nell’art. 201 del Codice della strada il nuovo comma 5-quater.

La disposizione stabilisce che, per l’accertamento delle violazioni previste dall’art. 15, comma 1, lettera f-bis), trovano applicazione le regole già previste dal comma 5-ter dello stesso articolo, che consente l’utilizzo delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza.

Diversamente da quanto stabilito dal comma 5-ter, che limita l’utilizzo della videosorveglianza per determinate violazioni a specifici tratti delle autostrade e delle strade extraurbane principali, il nuovo comma 5-quater consente l’impiego delle immagini registrate dagli impianti installati su tutte le strade, sia all’interno sia all’esterno dei centri abitati.

In base al comma 5-ter, l’attività di accertamento è demandata agli organi di polizia stradale individuati dall’art. 12 del Codice della Strada, competenti per l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.


Le violazioni possono quindi essere rilevate mediante l’analisi delle immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza installati sulle strade nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Poiché la norma fa riferimento espressamente alle “strade”, non è consentito utilizzare le registrazioni provenienti da impianti installati al di fuori di tale ambito.

Il comma 5-ter precisa inoltre che agli impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell’art. 45 del Codice della Strada (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni); pertanto, tali dispositivi non sono soggetti a procedure di approvazione o omologazione.

Tuttavia, per garantire la massima trasparenza e la tutela degli utenti della strada, è richiesto che siano adottati adeguati sistemi di verifica e certificazione, in particolare con riferimento all’esatta indicazione dell’orario dell’accertamento.


L’attività di accertamento può avvenire secondo due modalità:

  • l’agente accertatore, durante la visione in diretta delle immagini, individua la violazione e provvede all’acquisizione e alla conservazione del filmato, recante data e ora certificate dall’operatore stesso;

  • l’agente accertatore accerta la violazione entro le 24 ore successive mediante la visione delle immagini registrate, il cui orario deve risultare certificato in conformità al tempo coordinato universale (UTC).

Qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, il verbale potrà essere notificato successivamente.

Infine, analogamente a quanto previsto per le violazioni indicate nel comma 5-ter dell’art. 201 del Codice della Strada, anche l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza per accertare le violazioni dell’art. 15, comma 1, lettera f-bis) C.d.S., è subordinato all’adozione del decreto previsto dallo stesso comma 5-ter, che dovrà stabilire le modalità tecniche di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate.


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