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Pubblicità stradale e sicurezza: la riforma dell’art. 23 C.d.S. tra SCIA, controlli e nuovi divieti

Aggiornamento: 4 giorni fa


Vice Commissario Gabriele Airoldi Polizia Locale
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

L’articolo 23 del Codice della Strada, dedicato alla disciplina della pubblicità su strade e veicoli, è oggetto di un intervento di revisione inserito in un più ampio processo di aggiornamento della normativa sulla circolazione.


L’operazione legislativa si propone di rafforzare le tutele connesse alla sicurezza stradale – in particolare sotto il profilo delle possibili interferenze visive e delle distrazioni per gli utenti – e, al contempo, di salvaguardare il decoro e l’assetto ordinato degli spazi pubblici. In questa prospettiva, il legislatore ha perseguito anche un obiettivo di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio e alla vigilanza sui titoli abilitativi.


Le modifiche si inseriscono in un quadro di riforma più ampio che coinvolge altre disposizioni del Codice e del relativo regolamento attuativo, con effetti significativi sui modelli procedimentali, sul potenziamento dei controlli successivi e sulla puntualizzazione delle responsabilità attribuite agli enti proprietari delle strade, chiamati a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e di legittimità nell’installazione e nella manutenzione degli impianti pubblicitari.


Particolare rilievo assume l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha sostituito il precedente sistema fondato su autorizzazione preventiva con un meccanismo basato sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il posizionamento di mezzi pubblicitari lungo le strade. Si tratta di un cambiamento strutturale del procedimento amministrativo, che incide sulla distribuzione delle responsabilità tra operatore economico e pubblica amministrazione.


Dal 20 febbraio 2026, in specifiche ipotesi, l’installazione degli impianti può dunque avvenire previa presentazione della SCIA, senza necessità di attendere un provvedimento espresso. Tale semplificazione non comporta, tuttavia, un alleggerimento delle garanzie: il nuovo assetto prevede l’assunzione diretta di responsabilità tecnica e dichiarativa da parte dell’installatore, l’esercizio di controlli successivi da parte dell’ente competente e la possibilità di adottare misure interdittive o di rimozione qualora emergano irregolarità.

Il sistema delineato sposta quindi il baricentro dall’autorizzazione preventiva a un controllo sostanziale successivo, imponendo alle amministrazioni un’attività di vigilanza efficace e tempestiva, anche in coordinamento con gli organi di polizia stradale.


Permane, con un accento ancora più marcato, il divieto categorico di diffondere lungo le strade contenuti pubblicitari che presentino caratteri discriminatori o lesivi. In particolare, l’art. 23, comma 4-bis, del Codice della Strada vieta messaggi dal contenuto sessista, violento, fondato su stereotipi di genere degradanti o comunque idoneo a compromettere il rispetto delle libertà individuali e dei diritti civili.


La norma assume un rilievo che va oltre la mera disciplina della cartellonistica: da una parte contribuisce a prevenire situazioni di turbamento o distrazione per gli utenti della strada, dall’altra si pone a tutela dei valori costituzionali di pari dignità e rispetto della persona. Ne deriva l’esigenza di un’attività di controllo che coinvolga in modo coordinato uffici tecnici comunali, polizia locale e, quando necessario, le autorità competenti in materia di comunicazione commerciale.


Il quadro normativo ribadisce inoltre specifiche preclusioni connesse alle caratteristiche tecniche e alla posizione degli impianti. Restano vietati i dispositivi rifrangenti o luminosi suscettibili di provocare abbagliamento, le installazioni collocate direttamente sulle isole di traffico e in via più generale le strutture che possano ostacolare la visibilità della segnaletica o ingenerare confusione negli utenti.

Il criterio guida rimane quello della netta priorità della sicurezza della circolazione rispetto a qualunque interesse economico legato allo sfruttamento pubblicitario delle aree stradali.


Un’attenzione particolare è richiesta per gli impianti a LED o a messaggio variabile: intensità luminosa, frequenza delle variazioni e modalità di proiezione devono rispettare i parametri tecnici stabiliti dalla normativa attuativa, al fine di evitare effetti potenzialmente pericolosi per la guida.


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