E-bike: limiti tecnici, qualificazione giuridica e applicazione delle sanzioni
- Gabriele Airoldi
- 4 giorni fa
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Le biciclette elettriche (c.d. e-bike) sono state sottoposte all'attenzione del Codice della Strada con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 30 gennaio 2003, che specificava quali dovessero essere le caratteristiche strutturali e tecniche delle medesime.
Tale decreto era stato emanato in attuazione della direttiva europea 2002/24/CE e definiva le caratteristiche delle biciclette elettriche a pedalata assistita, delle biciclette dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare.
La direttiva europea 2002/24/CE è stata però abrogata dal 31 dicembre 2015, in quanto sostituita dal Regolamento (UE) n. 168/2013, atto a disciplinare l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli della categoria L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli).
Il regolamento del 2013 ha introdotto un sistema più moderno e direttamente applicabile negli Stati membri. Con il sistema attuale infatti, le biciclette a pedalata assistita fino a 250 W e 25 km/h (cosiddette Pedelec) restano escluse dall’omologazione dei veicoli della categoria L, mentre i veicoli più potenti o veloci (ad esempio le cosiddette Speed Pedelec, con velocità massima assistita fino a 45 km/h) rientrano invece nella categoria L1e-B e sono trattati come ciclomotori.
L'apparato sanzionatorio ai sensi del Codice della Strada
Premettendo che il Regolamento (UE) n. 168/2013 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua massima di 250 W, la cui assistenza si interrompe al raggiungimento dei 25 km/h oppure quando il ciclista smette di pedalare, si intende che tali veicoli sono quindi assimilati alle biciclette tradizionali e non sono soggetti alle procedure di omologazione previste per i veicoli a motore.
Nel diritto italiano questa classificazione trova corrispondenza nell’Articolo 50 del Codice della Strada, che considera velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita con le caratteristiche tecniche sopra indicate. Di conseguenza, tali veicoli possono circolare come normali biciclette e non richiedono immatricolazione, targa, assicurazione o patente di guida.
La situazione cambia nel caso in cui il veicolo non rispetti tali requisiti tecnici. Ad esempio, quando il motore consente la marcia senza pedalata, supera i 250 W, oppure continua a fornire assistenza oltre i 25 km/h, il mezzo non può più essere qualificato come velocipede. In tali casi esso viene giuridicamente assimilato a un ciclomotore, rientrando nella categoria dei veicoli soggetti alla disciplina prevista dal Codice della Strada per i veicoli a motore.
Questa diversa qualificazione comporta l’applicazione di specifici obblighi e delle relative sanzioni in caso di violazione. In particolare possono trovare applicazione:
l’Articolo 97 del Codice della Strada, relativo alla mancanza di certificato di circolazione o di targa;
l’Articolo 193 del Codice della Strada, che sanziona la circolazione senza copertura assicurativa;
l’Articolo 171 del Codice della Strada, che impone l’uso del casco ai conducenti di ciclomotori;
l’Articolo 116 del Codice della Strada, che disciplina la guida senza patente qualora il conducente non sia in possesso del titolo abilitativo richiesto.
Pertanto, il collegamento tra la normativa europea e la disciplina sanzionatoria nazionale risiede nel criterio di classificazione del veicolo: se la bicicletta elettrica rispetta i limiti tecnici stabiliti a livello europeo, essa è trattata come velocipede; se invece li supera, viene assimilata a un veicolo a motore e diventa soggetta a tutti gli obblighi e alle sanzioni previste dal Codice della Strada per i ciclomotori.
Sentenze della Corte di Cassazione in merito
La Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 22228/2019 ha affrontato il rapporto tra biciclette elettriche e normativa europea sui veicoli della categoria L.
La Corte ha evidenziato che:
le biciclette a pedalata assistita con potenza fino a 250 W e assistenza limitata a 25 km/h (cosiddette Pedelec) restano velocipedi;
se tali limiti vengono superati, il veicolo non può più essere considerato bicicletta, ma rientra nella disciplina dei veicoli a motore.
Ne deriva che il conducente può essere soggetto agli obblighi previsti per i ciclomotori (patente, assicurazione, targa).
Inoltre, con la Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 36257/2020, la Corte ha ribadito che la qualificazione del mezzo dipende dalle caratteristiche tecniche effettive.
Quando le sostanziali caratteristiche di un velocipede a pedalata assistita, sono invece quelle rappresentate dalla categoria comprendente i ciclomotori elettrici, la Corte ha ritenuto applicabili le norme relative ai veicoli a motore, inclusi gli obblighi di patente e di immatricolazione.
Quando non conviene contestare l'art. 116 C.d.S.?
Esistono alcune casistiche in cui l'art. 116 C.d.S. diviene di difficile applicazione o comunque di complicata controdeduzione in ambito di eventuale ricorso:
1) Quando la bicicletta elettrica supera i 25 km/h solo in discesa o con la forza del ciclista: se la velocità oltre i 25 km/h deriva da pendenze stradali o spinta muscolare, non c’è violazione tecnica apportata al motore, in quanto il medesimo non fornisce propulsione autonoma sufficiente a garantire la violazione.
2) Quando la potenza del motore rientra ancora entro i limiti tecnici, ovvero detiene una potenza inferiore ai 250 W, configurando altresì l'interruzione dell'assistenza del motore una volta raggiunta la velocità pari a 25 km/h, o comunque quando il ciclista smette di pedalare: anche se il ciclista può “spingere” la bici a velocità superiori a 25 km/h, il motore non funziona oltre il limite indicato dalla medesima velocità.
3) Quando si evidenzia una mancanza di prove tecniche atte a certificare la violazione: l’art. 116 C.d.S. può essere contestato solo se c’è evidenza tecnica che il veicolo funzioni come ciclomotore (es. acceleratore che muove la bici senza pedalata, motore > 250 W).
Se il verbale di contestazione si basa solo sulla percezione visiva o sulla velocità rilevata in strada, i tribunali spesso annullano la sanzione. Serve quindi una verifica tecnica o una perizia a supporto del tutto.
In sostanza non è possibile applicare l’art. 116 C.d.S. se non si può dimostrare che il motore sviluppa una propulsione autonoma oltre i limiti. Conviene invece limitarsi a contestare altre infrazioni eventualmente presenti e accertabili senza l'ausilio di circostanziate perizie: circolazione contromano, semaforo rosso, mancanza di casco (se obbligatorio), parcheggio irregolare.
In sintesi:
Tipo veicolo | Potenza motore | Velocità assistita | Classificazione | Obblighi / sanzioni |
Pedelec | ≤ 250 W | ≤ 25 km/h | Velocipede | Nessuna immatricolazione, targa, assicurazione o patente |
S-Pedelec o oltre limiti | > 250 W o > 25 km/h | 25–45 km/h | Veicolo a motore (L1e-B) | Patente, targa, assicurazione, casco obbligatorio |
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