Foglio rosa per la patente B, niente esercitazioni su ciclomotori AM e motocicli A1
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso con la Circolare Prot. 30678 del 09.10.2026 in ordine alla possibilità di esercitarsi alla guida di ciclomotori di categoria AM e

motocicli di categoria A1 da parte del titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di guida di categoria B, di fatto con l'aggiornamento del parere prot. n. 25630/8.7.6 del 13 novembre 2014, che interpretava la normativa (art. 122 C.d.S.) sostenendo che l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (il foglio rosa) per la patente di categoria B permettesse all'aspirante di esercitarsi anche su veicoli di altre categorie (come ciclomotori AM o motocicli A1).
Ai sensi della nuova circolare, al fine di assicurare uniformità interpretativa e applicativa della normativa vigente, si rappresenta che la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che disciplina le esercitazioni di guida dei candidati al conseguimento della patente di categoria B, deve essere interpretata in coordinamento con le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (ovvero l'atto normativo fondamentale che ha rivoluzionato la disciplina delle patenti di guida in Italia, recependo le direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE).
In particolare, l’Allegato II, punto 5.2, del citato decreto stabilisce che i veicoli impiegati per lo svolgimento della prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B devono rispondere a specifici requisiti minimi, individuati in un veicolo a quattro ruote appartenente alla categoria B e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Alla luce del richiamato quadro normativo, deve ritenersi che l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata all’aspirante al conseguimento della patente di categoria B non consenta la conduzione di tutti i veicoli che la medesima patente abilita a guidare una volta conseguita sul territorio nazionale, compresi quelli rientranti nelle categorie AM e A1. L’esercitazione alla guida deve, infatti, essere limitata esclusivamente ai veicoli idonei allo svolgimento della prova pratica prevista per il conseguimento della patente richiesta, in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa vigente.
A livello operativo, qualora il candidato titolare di foglio rosa per la patente B venga colto in circolazione alla guida di un ciclomotore o di un motociclo (per i quali servano le patenti AM e A1), gli operatori dovranno contestare la guida senza patente ai sensi dell'art. 116 c. 15 per aver condotto il veicolo senza aver preventivamente conseguito l'idonea patente di guida per condurlo.
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