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La legittimità dei parcheggi riservati per residenti, operatori comunali e medici

28 set
Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 13 ott

Nei centri abitati medio-piccoli, può capitare di ricevere richieste dai cittadini o tal volta, anche direttamente dalle Amministrazioni, circa la volontà e la possibilità di riservare alcuni stalli di sosta per il parcheggio esclusivo a favore dei residenti di determinate aree del Comune, oppure

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

degli operatori del Comune, piuttosto che a medici operanti sul territorio. Vediamo ora la disciplina e la risposta da recare in merito sulla base della vigente normativa.


Innanzitutto la disciplina che mette ordine nella faccenda è dettata dall'art. 7 del Codice della Strada, ovvero l'articolo che regolamenta la circolazione all'interno dei centri abitati.


STALLI DI SOSTA RISERVATI A OPERATORI, DIPENDENTI COMUNALI O GIUNTA

In tal caso la risposta è: assolutamente no. Infatti, all'art. 7 c.1, lettera d), vengono elencati tutti i veicoli per il quale l'Amministrazione può riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari. Gli spazi per operatori, dipendenti comunali o Giunta Comunale non risultano tra essi; pertanto non sarà possibile istituire spazi riservati ad utilizzo esclusivo di questi soggetti. Si ricorda che gli spazi di sosta destinati alla Polizia Locale sono invece legittimi e previsti dalla normativa: art. 7 c. 1 lettera d), numero 1) del C.d.S.: "veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso".


STALLI DI SOSTA PER MEDICI

Al comma 4 dell'art. 7 del Codice della Strada troviamo l'applicazione della norma che ci consente di conoscere con chiarezza ed efficacia se la Polizia Locale può o meno concedere dei posti ai medici operanti sul territorio, chiaramente durante l'espletamento della propria funzione sanitaria. Infatti, ai sensi del predetto comma, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

In sostanza non si tratta di stalli di sosta riservati e previsti al c. 1, lettera d), dell'art. 7 C.d.S., ma di special permessi rilasciati in deroga a limitazioni della sosta, permanenti o temporanee.


PARCHEGGI RISERVATI AI RESIDENTI

Per analizzare questa fattispecie, richiamata peraltro dal comma 11 dell'art. 7 C.d.S. ("Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso."), occorre basarsi su citati commi 8-9 della normativa.

Al comma 8 viene definito che, Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) (ovvero "fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro"), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Il Comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell'esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi), e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.


All'art. 9 invece, viene definito che i comuni, con deliberazione della Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta.


Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.


In ogni caso, leggendo il combinato disposto di queste norme (commi 8-9-11), si deduce che i Comuni possono riservare spazi di sosta ai residenti (a titolo gratuito o a pagamento) esclusivamente all'interno di tre specifiche zone urbane:


  • Nelle zone di sosta a pagamento, individuate in base al comma 8. Quando il Comune introduce parcheggi tariffati, deve garantire nelle immediate vicinanze una quota adeguata di sosta libera, ma può anche decidere di riservare una parte degli stalli ai soli residenti;

  • Nelle Aree Pedonali e nelle ZTL, delimitate dalla Giunta comunale ai sensi del comma 9 tenendo conto della salute, dell'ordine pubblico e della tutela del patrimonio culturale;

  • Nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica, sempre citate nel comma 9 (ultimo periodo). Si tratta di quartieri non necessariamente muniti di ZTL, ma caratterizzati da esigenze eccezionali di traffico (es. aree vicine a ospedali, nodi di scambio o ad altissima densità commerciale) dove la sosta dei non residenti potrebbe inficiare sulla viabilità cittadina.

In sostanza il Comune non può riservare arbitrariamente posti per residenti in una qualsiasi via residenziale periferica o secondaria se questa non rientra in una delle tre macro-aree sopra descritte. Qualsiasi riserva deve essere disposta con una specifica ordinanza del Sindaco che ne motivi la reale necessità urbanistica o di traffico, sempre ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.


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