top of page

Intelligenza artificiale e Forze di Polizia: il nuovo decreto esclude la Polizia Locale?

18 set
Tempo di lettura: 4 min

Il 15 settembre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, recante l'"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale."


Tale Decreto, che diverrà efficace dal 30 settembre 2026, ha introdotto la disciplina nazionale di adeguamento al Regolamento sull'Intelligenza artificiale per l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento biometrico nelle attività delle Forze di Polizia.


LA DISPONIBILITÁ DELLE INFRASTRUTTURE IA E IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

All'art. 1 del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, viene stabilito che il medesimo Decreto reca disposizioni in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132. Chiaramente per Forze di Polizia vengono intese quelle ricomprese all'interno dell'art. 16 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 (disciplinante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e il coordinamento delle forze di polizia in Italia).

Già da questa preventiva analisi, si comprende la totale esclusione della Polizia Locale, che per l'appunto non rientra tra le Forze di Polizia ricomprese nella Legge appena citata.


Gli Enti Locali e pertanto la Polizia Locale, entrano in gioco solo all'art. 10 del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160. Al comma 13 del Decreto infatti, viene stabilito che "All'installazione e alla manutenzione delle componenti di IA e delle tecnologie biometriche di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i gestori dei luoghi di cui al comma 4, gli organizzatori o promotori degli eventi di cui al medesimo comma, ovvero chi ha la disponibilità delle strutture ove tali eventi si svolgono, in accordo con i proprietari degli stessi luoghi o strutture, con particolare riferimento agli enti locali per le rispettive piattaforme di videosorveglianza, nonché, fermo quanto previsto al comma 5, in relazione ai ruoli svolti nel trattamento dei dati personali, nel rispetto del decreto legislativo n. 51 del 2018. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, i predetti sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la completa ed esclusiva disponibilità." In sostanza gli Enti Locali possono effettivamente detenere e procedere alla manutenzione delle componenti di Intelligenza Artificiale, ma i sistemi sono concessi in comodato gratuito alla Questura.


All'art. 10 comma 5 inoltre, viene stabilito che "Il titolare del trattamento dei dati personali effettuato con l'utilizzo dei sistemi integrati dalle componenti di IA e dalle tecnologie di cui al comma 1 è il Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza."


LA SITUAZIONE OSSERVATA DA DIVERSI PUNTI DI VISTA

Dal punto di vista dell'analisi giuridica e amministrativa, la norma tocca un tema molto sensibile e può essere interpretata in modo ambivalente, a seconda della prospettiva da cui la si guarda. Può avere il sapore di beffa per gli Enti Locali e la Polizia Locale, come di un bilanciamento di poteri e competenze che crea dinamiche complesse per gli Enti Locali stessi e le Forze di Polizia sul territorio.


Per i Comuni, la disposizione presenta effettivamente degli elementi di forte criticità che potrebbero farla percepire come penalizzante: Gli Enti Locali I Comuni mettono a disposizione le proprie infrastrutture, che, volta integrati i sistemi di IA e biometria, divengono di disponiblità e fruizione esclusiva della Questura.

La Polizia Locale, che dipende direttamente dal Sindaco e dal Comune, rischia di rimanere esclusa dall'accesso diretto a questi strumenti avanzati di controllo del territorio, poiché la norma assegna la "completa ed esclusiva disponibilità" alla Questura. Non va dimenticato inoltre che, anche se il testo del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, recita "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", la gestione degli accordi, il coordinamento e l'adeguamento delle infrastrutture comunali comportano comunque un carico di lavoro burocratico e amministrativo per gli uffici comunali.


Per le autorità di Pubblica Sicurezza statali, la norma è tutt'altro che una beffa, bensì un vantaggio operativo: la Questura ottiene l'uso di tecnologie avanzatissime senza dover attingere ai propri budget, che sono spesso limitati, ricevendo sistemi in comodato gratuito, pronti all'uso.

Dal punto di vista dello Stato, la gestione dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati gravi (spesso legati all'uso della biometria) deve essere centralizzata in capo alle autorità nazionali di pubblica sicurezza (Polizia e Carabinieri), e non parcellizzata tra i vari comandi di Polizia Locale.


Il Legislatore ha probabilmente voluto garantire l'utilizzo esclusivo della tecnologia biometrica applicata alla sorveglianza (strumento estremamente invasivo per la privacy) alle autorità che rispondono direttamente al Ministero dell'Interno (la Questura), per ragioni di sicurezza nazionale e ordine pubblico.

Inoltre il D.Lgs. 51/2018 (che recepisce la direttiva UE 2016/680 sulla protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti per finalità penali) citato nel testo del D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, armonizza la questione per la quale l'affidamento alla Questura della titolarità della tecnologica, renda più lineare il controllo del Garante della Privacy rispetto a una frammentazione su centinaia di Comuni diversi.


Ai posteri l'ardua sentenza.


Clicca sotto e iscriviti alla sezione Modulistica Operativa: tantissima modulistica in formato word editabile da scaricare gratuitamente!





Commenti


lucidicrociera.com

Copyright © 2025 lucidicrociera.com di Gabriele Airoldi | Cod. Fisc. RLDGRL90D01A794K | Il materiale contenuto nel sito è protetto da copyright: i contenuti e tutto il codice software, sono di proprietà esclusiva di Gabriele Airoldi. "Game Arena-lucidicrociera.com" è parte integrante di lucidicrociera.com ed è anch'esso proprietà esclusiva di Gabriele Airoldi.

GAME ARENA (2).png
Associazione Polizia Locale d'Italia
bottom of page