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L’indennità di ordine pubblico per gli operatori di Polizia Locale: norme ed esigibilità condizionata

8 set
Tempo di lettura: 3 min

Specialmente durante le manifestazioni estive, le sagre e le feste "paesane", gli operatori tornano a concentrarsi sull'indennità di ordine pubblico, con pareri contrastanti su quando possa effettivamente spettare per la prestazione del servizio.


Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

Innanzitutto, l'indennità di ordine pubblico si basa su un quadro normativo delineato che in primis comprende la Legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza“, il quale stabilisce all'art. 15 c. 4 che le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

Importante è anche citare l'art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 recante l'“Approvazione del Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, che stabilisce che per i servizi di ordine e sicurezza pubblica il Questore emana apposita ordinanza di servizio stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi stessi, la forza da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili del servizio e le finalità da conseguire.

L'ordinanza in questione va comunicata al Prefetto e indirizzata per l'esecuzione ai dirigenti degli uffici, ai funzionari impiegati nonché alle altre forze di polizia ed altri enti eventualmente interessati.

Inoltre, la Legge 7 marzo 1986, n. 65 ovvero, la “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” sancisce la collaborazione fra Stato ed Enti Locali, prevedendo che la Polizia Locale debba collaborare con le Forze di Polizia statali; 

Infine, il D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, dettante il “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”, riconosce l’indennità di ordine pubblico, in via ordinaria, al personale appartenente alle Forze di Polizia impiegato in sede in servizi operativi esterni espletati in condizioni di particolare disagio e rischio, rivolti alla tutela dell’ordine pubblico.


LE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ


L'indennità di ordine pubblico è effettivamente dovuta  al personale della Polizia Locale (aree Istruttori e Funzionari), a condizione che siano stati integrati i presupposti formali fissati dalla legge: 


  • L'atto presupposto: il servizio deve essere stato espressamente disposto con un'ordinanza del Questore (ex art. 14, Legge n. 121/1981), la quale deve includere il personale della Polizia Locale nei contingenti previsti e indicare che gli oneri sono a carico dello Stato. I controlli effettuati per autonoma iniziativa dell'amministrazione comunale non danno diritto al compenso;

  • Requisiti operativi: l'attività deve essersi svolta in servizi operativi esterni per la tutela dell'ordine pubblico in condizioni di disagio, con una durata minima di 4 ore a turno per la cifra di 13 euro lordi a servizio.


Pertanto, quando la Questura conferma formalmente con la sopracitata ordinanza lo svolgimento delle attività, il diritto dei dipendenti (non titolari di incarichi di vertice) è consolidato.

In base a quanto sopra descritto, si può ricavare il concetto che ove una sagra, una festa di paese o una manifestazione, sia regolata da Ordinanza del Questore che non preveda espressamente al suo interno la corresponsione dell'indennità di Ordine Pubblico, la medesima non sarà dovuta agli operatori della Polizia Locale ivi impegnati. Il Questore sostanzialmente inviterà il Comandante della Polizia Locale a disporre i servizi per garantire il rispetto delle norme relative agli eventi aperti al pubblico.


L'INDENNITÀ È DOVUTA ANCHE AL COMANDANTE O AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, COMUNQUE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA?


Il diritto all'indennità non sussiste per il Comandante o per qualsiasi altro operatore qualora rivesta la qualifica di Dirigente o sia titolare di una Posizione Organizzativa / Elevata Qualificazione (E.Q.). 

Come evidenziato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con il Parere n. 555/O.P./0001884/2020/1 dell'8 ottobre 2020, l'indennità di ordine pubblico ha natura di trattamento accessorio. Tale istituto è incompatibile con il principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione e di risultato previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per le Elevate Qualificazioni. I trattamenti accessori cumulabili con l'indennità di Posizione Organizzativa sono indicati tassativamente dal contratto collettivo e tra questi non figura l'indennità di ordine pubblico.

Pertanto, per il solo Comandante o Responsabile del Servizio (se titolare di Posizione Organizzativa), l'indennità non è legittimamente esigibile.


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