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Occupazione del suolo pubblico e Polizia Locale: competenze, conflitto di interessi e misure di prevenzione

2 set
Tempo di lettura: 4 min

Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico trovano differenze nell'Ufficio atto al loro rilascio, passando da Comuni di maggiori dimensioni a Comuni di dimensioni più ridotte.

Vice Comm. Gabriele AIROLDI
Vice Comm. Gabriele AIROLDI

Il principio generale è che le occupazioni di suolo pubblico rientrano nella competenza amministrativa dell’ente proprietario dell’area interessata dalla richiesta, ovvero del Comune.

In tal senso, la competenza amministrativa è propria del SUAP, oppure del Comando di Polizia Locale, ove il Comune abbia attribuito espressamente a tale struttura la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico (circostanza attualmente riscontrabile nei Comuni aventi piccole dimensioni).


I PASSATI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

Esistono due orientamenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dei quali il primo che andremo a citare (n. 57/2014) è stato poi sostituito dal secondo (n. 19/2015): ai sensi dell'orientamento n. 57/2014, colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.

Ai sensi del successivo orientamento n. 19/2015, per ANAC, sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia Locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo.


LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in più circostanze si è occupata di situazioni di conflitto di interessi riferite al Comandante della Polizia Locale. A titolo esemplificativo, si ricordano la Delibera n. 333 del 27 febbraio 2019, in ordine alla possibilità di attribuire a tale soggetto le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), e la Delibera n. 401 del 29 aprile 2020, in ordine alla disciplina relativa alla gestione delle situazioni di conflitto di interessi in capo ai soggetti appartenenti alla Polizia Locale.


In estrema sintesi, nei richiamati atti l’Autorità ha evidenziato che con l’intervento della Legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), al proprio comma 221, è stato sancito il "superamento del principio di specialità delle funzioni di Polizia Municipale", per cui non vi sarebbero ostacoli all’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali al Comandante della Polizia Locale.

Nelle sopracitate Delibere inoltre, l’Autorità ha richiamato la giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2019, n. 2147) che ha accordato la possibilità di attribuire "il conferimento di ulteriori incarichi ai dirigenti della Polizia Municipale nonché ai responsabili degli uffici o dei servizi di Polizia Municipale nei Comuni di più ridotte dimensioni, che di figure dirigenziali siano privi. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di riordino delle competenze introdotte dal comma 221 della Legge 208 del 2015".


IL RUOLO DELL'ENTE

È opportuno muovere dalla considerazione che la giurisprudenza ha tradizionalmente adottato un orientamento improntato alla cautela con riguardo all’attribuzione di funzioni gestionali al Comandante della Polizia Locale, in ragione del possibile determinarsi di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, tale orientamento si è evoluto, riconoscendo la legittimità di modelli organizzativi degli enti locali nei quali al Comandante della Polizia locale siano attribuite anche ulteriori competenze di natura gestionale e di amministrazione attiva, purché funzionalmente connesse alle attività proprie della Polizia locale individuate dalla legge quadro n. 65 del 1986 (come da Sentenza del Consiglio di Stato n. 2147/2019).


In tale prospettiva, compete all’amministrazione procedere alla concreta verifica della sussistenza delle condizioni che possono determinare una situazione di conflitto, individuando, al contempo, gli strumenti preventivi maggiormente idonei a salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha già avuto modo di precisare, nell’Atto del Presidente del 7 novembre 2024, concernente il conflitto di interessi riferito al Comandante della Polizia locale, che, qualora l’amministrazione individui, nell’esercizio della propria discrezionalità, circostanze, siano esse tipiche o atipiche, suscettibili di compromettere l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti amministrativi concernenti il rilascio di licenze e autorizzazioni ovvero le successive attività di controllo, deve essere garantita l’astensione del dipendente interessato dalla situazione di conflitto.


Qualora, tuttavia, l’astensione determini conseguenze negative sul regolare svolgimento dell’attività amministrativa, l’amministrazione dovrà individuare modalità organizzative alternative, purché idonee a garantire un livello di prevenzione del rischio equivalente. Tra tali misure possono rientrare, a titolo esemplificativo, la gestione condivisa delle attività tra più dipendenti, l’obbligo di una periodica rendicontazione delle attività svolte nei confronti dell’organo sovraordinato, corredata da adeguati elementi oggettivi di riscontro, nonché un monitoraggio continuativo dell’attuazione delle misure preventive individuate con riferimento ai procedimenti e ai processi rientranti nella competenza del soggetto interessato.


L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inoltre evidenziato che una situazione di conflitto di interessi può assumere rilievo anche quando il conferimento dell’incarico pubblico risulti, sotto il profilo strettamente formale, compatibile con le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 (disciplinante l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico, al fine di prevenire conflitti di interesse e garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa). Ciò può verificarsi, in particolare, quando il conflitto non riguardi singoli atti o specifici procedimenti, ma presenti carattere ricorrente e generalizzato in ragione delle funzioni e della posizione istituzionale ricoperta.

In simili circostanze, considerato che la mera sussistenza di un conflitto di interessi non costituisce, di per sé, un impedimento giuridico al conferimento dell’incarico, l’amministrazione è comunque chiamata a compiere un’attenta valutazione circa l’opportunità della scelta organizzativa, tenendo conto dei rischi che potrebbero derivare dalla sovrapposizione delle competenze.

Assume rilievo il principio secondo cui la concentrazione in capo al medesimo soggetto di funzioni riconducibili, da un lato, al ruolo di “controllore” e, dall’altro, a quello di “controllato” è suscettibile di generare, anche in assenza di un conflitto attuale, una situazione di potenziale interferenza tra interessi e funzioni. Tale principio presenta carattere generale e trova applicazione anche nella fattispecie in esame.


La medesima esigenza di evitare sovrapposizioni tra funzioni di controllo e competenze gestionali è stata del resto posta in evidenza dall’Autorità Nazionale Anticorruzione anche con riferimento al ruolo di RPCT, rispetto al quale l’attribuzione di poteri propriamente gestionali può determinare, in astratto, una situazione di incompatibilità o, comunque, di significativa interferenza con le funzioni di prevenzione della corruzione e di controllo che caratterizzano tale incarico.


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