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L'interscambio: un limbo normativo

L'interscambio può trovare il primo riferimento normativo nell’articolo 7, comma unico, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 325/1988, ma ciò è riferibile ad una norma di rango non primario e inerente ad un ordinamento del lavoro pubblico non più applicabile ai nostri giorni. L'interscambio negli Enti Locali fa ora fondamentalmente riferimento all'art. 30 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. TUPI, Testo Unico del Pubblico Impiego), rientrando però nel grande calderone della "mobilità", con la norma che non riesce mai a definire le modalità nello specifico.


Doveroso è citare i principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni e sui quali fa fermo riferimento l'art. 30 del TUPI. Ciò perché l'azione della Pubblica Amministrazione deve garantire il rispetto di tali principi, ma anche perché l'interscambio si ritrova in un limbo interpretativo tale che occorre ricostruire effettivamente una pratica corretta per la sua fruibilità, dato che non è totalmente normata.


Al comma 1, tale articolo 30 dispone: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”. L'interscambio non viene citato.


Ai fini della mobilità volontaria, l’articolo 30, comma 1, prosegue disponendo che “le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”. Ciò è poi confermato dall'35-ter, comma 5, del TUPI, che fondamentalmente indica in InPA l'unico mezzo utile al fine delle mobilità, compreso quindi anche l'interscambio.


Occorre che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio d'interscambio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.



 
 
 

3 commenti


Interpretavo che l'art. 30 in questione trattasse solamente della mobilità non compensativa, quindi non l'interscambio. Dunque mi sbaglio a quanto pare.

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Ma per procedere all' interscambio è necessario il nulla osta degli enti locali in oggetto?

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Risposta a

Ciao Antonio, esattamente: occorre che entrambi gli Enti Locali siano disponibili e d'accordo a procedere. Su questa cosa potrebbe chiaramente influire il livello economico dei due lavoratori coinvolti: solitamente rappresenta lo scoglio più grande quando risulta essere differente.

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