L'utilizzo dell'arma in altro Comune per ragioni di servizio (scavalco o part-time)
- Gabriele Airoldi
- 8 ago
- Tempo di lettura: 3 min
Agente part-time in due Comuni: come gestire il porto e l'assegnazione dell'arma di servizio?
Il fenomeno del pluri impiego part-time nella Polizia Locale solleva spesso dubbi operativi complessi, specialmente quando si parla di armamento. Se un operatore presta servizio presso due diverse amministrazioni (in condizioni di part-time oppure scavalco), l'arma assegnata dal

primo Comune copre automaticamente anche i turni nel secondo? E cosa succede se i confini comunali o regionali vengono superati?
Analizziamo il quadro normativo, gli orientamenti ministeriali e le migliori pratiche amministrative per evitare pericolose "zone grigie" di responsabilità.
Il quadro normativo: i confini del porto d'arma
La gestione delle armi per la Polizia Locale poggia su due pilastri normativi fondamentali: la Legge Quadro n. 65/1986 e il D.M. Interno n. 145/1987.
Secondo la normativa vigente, il Sindaco assegna l'arma in via continuativa all'operatore che ha ottenuto la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Emilia-Romagna, sent. n. 292/2012) ha chiarito che questa assegnazione non è un semplice optional, ma una vera e propria posizione giuridica soggettiva legata alla qualifica di P.S.
In linea generale, il porto dell'arma è circoscritto al territorio dell'ente di appartenenza. Tuttavia, gli articoli 6, 8 e 9 del D.M. 145/1987 introducono deroghe esplicite. Il porto fuori territorio è pienamente legittimo per:
Esigenze di servizio: attività di collegamento, missioni istituzionali, interventi di soccorso o supporto/rinforzo ad altri comandi.
Tragitto casa-lavoro: lo spostamento dal proprio domicilio al luogo di servizio e viceversa.
A confermarlo è anche una storica nota del Ministero dell'Interno (23.09.1992), la quale ribadisce che gli operatori con assegnazione continuativa possono portare l'arma fuori dal proprio Comune quando la trasferta è motivata da ragioni d'ufficio. Inoltre, autorevole dottrina evidenzia che, trattandosi di una qualifica a rilevanza nazionale, il porto fuori servizio non subisce rigidi vincoli geografici, purché vengano sempre rispettate le norme generali di custodia previste dal TULPS e dalla Legge 110/1975.
Il nodo del secondo Comune: l'arma del primo ente è sufficiente?
Se dal punto di vista penale e di pubblica sicurezza il porto dell'arma da un Comune all'altro (anche fuori Regione) è coperto dalle "ragioni di servizio", la situazione cambia radicalmente sotto il profilo amministrativo e della responsabilità datoriale.
L'arma acquistata e assegnata dal primo Comune è, a tutti gli effetti, un bene strumentale di quell'ente. Il relativo provvedimento del Sindaco, comunicato alla Prefettura, nasce per tutelare i servizi erogati da quella specifica amministrazione.
Quando l'agente si sposta nel secondo Comune per iniziare il turno del suo secondo contratto part-time, si trova a operare per un diverso datore di lavoro pubblico. Questo secondo ente non può limitarsi a "sfruttare" tacitamente l'armamento di un'altra amministrazione.
Come regolarizzarsi: le soluzioni per i Comuni e operative per la tutela dell'operatore
Per garantire la massima tutela legale all'operatore e ai comandi coinvolti, la prassi amministrativa e gli studi di settore raccomandano di non lasciare nulla al caso. Ogni Amministrazione ha il dovere di normare l'armamento nel proprio regolamento interno, definendo criteri di assegnazione, modalità di custodia e coperture assicurative.
Nel caso di un agente part-time al 50% su due enti oppure a scavalco, il secondo Comune ha tre strade percorribili:
Attivare un accordo formale (Convenzione): Le due amministrazioni stipulano un accordo formale o una presa d'atto bilaterale. In questo documento si disciplina espressamente l'utilizzo condiviso dell'arma, specificando la ripartizione delle responsabilità civili, l'estensione delle polizze assicurative e la gestione dei rischi durante il servizio nel secondo ente.
Procedere a una nuova assegnazione: Il secondo Comune provvede ad assegnare una propria arma d'ordinanza, previo accertamento autonomo dei requisiti di legge (idoneità psico-fisica, superamento delle prove annuali di tiro a segno, ecc.).
Procedere ad atto formale da inviare alla Prefettura territorialmente competente per il secondo Comune: l'adozione di un proprio provvedimento che riconosca l’utilizzo dell’arma già assegnata dal primo Comune, procedendo pertanto ad una distinta assegnazione, previa verifica dei requisiti, della formazione al tiro e dell’idoneità psico‑fisica.
La sintesi per gli addetti ai lavori
Se devi spostarti in un altro Comune o in un'altra Regione per raggiungere il tuo secondo posto di lavoro part-time, il porto dell'arma è legittimo poiché motivato da ragioni di servizio.
Tuttavia, l'impiego operativo dell'arma durante il turno nel secondo Comune richiede una copertura formale. Il secondo ente deve adottare un provvedimento specifico (regolamento, convenzione o nuova assegnazione). Basarsi sul solo documento di assegnazione dell'arma del primo Comune, espone il comando e l'operatore a pericolosi vuoti di responsabilità in caso di sinistro o utilizzo dell'arma in servizio.
Scarica la modulistica per completare l'assegnazione dell'arma di servizio!


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