La circolazione con veicolo sottoposto a confisca
- Gabriele Airoldi
- 19 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min

Durante i controlli di Polizia Stradale, può capitare di imbattersi nella tematica relativa alle procedure da eseguire in caso di circolazione con veicolo sottoposto alla misura della confisca quando quest’ultima abbia natura definitiva.
Preliminarmente, occorre sottolineare che la confisca può essere considerata definitiva quando la notifica del provvedimento nei confronti del proprietario del veicolo è stata eseguita regolarmente secondo le disposizioni vigenti.
La circolazione (che si configura anche quando il veicolo è in fase di sosta su area pubblica) con veicolo confiscato non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 213, comma 8 del Codice della Strada (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo), proprio perché tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro.
Poiché la mancata consegna del veicolo all’Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato, tale ipotesi configura una condotta penalmente rilevante: a seconda dei casi, è possibile ipotizzare il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. dato che il veicolo appartiene allo Stato, o di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 c.p., ove si accerti che l'avvenuta circolazione era finalizzata a eludere il vincolo di indisponibilità del mezzo derivante dal sequestro (Cass. Pen. VI, 29/07/2010 n. 30033). Il reato di cui all'art. 334 c.p. ricorre nel caso di sottrazione di veicolo sottoposto a sequestro, anche nel caso di invalidità della successiva confisca (Cass. Pen. VI, 24/08/2021 n. 31959).
Si evidenzia che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 334 c.p., occorre che la mancata consegna del veicolo all’Erario abbia lo scopo di favorire il proprietario dello stesso; in caso contrario, la circolazione con tale veicolo da parte del custode potrebbe configurare il reato di peculato d’uso di cui all’art. 314 c.p. quando il custode lo usa anche solo momentaneamente (Cass. Pen. VI, 18/09/2012 n. 35767).
Si ritiene, comunque, opportuno conformarsi alle indicazioni ricevute dall’Autorità Giudiziaria competente ai fini dell’individuazione dell’ipotesi di reato ascrivibile.
Qualora venga accertata la circolazione con un veicolo sottoposto a confisca, devono essere attuate le procedure di cui all’art. 213, comma 6 C.d.S., conferendo il veicolo al custode acquirente di cui all’art. 214-bis C.d.S., o deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell’art. 8 del DPR 571/1982, dandone immediata comunicazione alla Prefettura che ha emesso il provvedimento di confisca.
Nel caso in cui dalla circolazione del veicolo confiscato derivi la violazione di norme sulla circolazione stradale, la contestazione deve essere effettuata nei confronti del conducente, se identificato, secondo le ordinarie procedure di cui agli artt. 200 e 201 del Codice della Strada.
Si ricorda che, in virtù del Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica alla Direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, ai sensi dell'art. 122-bis C.A.P., in deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del medesimo codice e dall'articolo 193 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione. La confisca rientra tra queste ultime ipotesi. Esiste poi una corrente di pensiero che sostiene che, in quanto la confisca sposti la proprietà del veicolo a favore dello Stato, una volta notificata all'obbligato in solido, la medesima venga a decadere. Decadendo, verrebbero a mancare i presupposti dell'art. 122-bis C.A.P. e sarebbe quindi possibile procedere a sanzionare il custode del veicolo per tutte le infrazioni connesse alla circolazione (compreso quindi anche l'art. 193 c. 2), oltre alla configurazione dell'art. 646 c.p.
Nell’ipotesi in cui non venga identificato il conducente, il proprietario del veicolo, che viene individuato nell’Erario dello Stato a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca, deve essere considerato estraneo alla violazione ed escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto è possibile affermare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà dello stesso.
Conseguentemente, si ritiene che gli effetti derivanti dalla circolazione del veicolo debbano ricadere sul soggetto originariamente nominato custode del veicolo all’atto dell’applicazione del sequestro cautelare che, in quanto tenuto ad osservare gli obblighi di custodia può, altresì, considerarsi responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo (tale soggetto, che potrebbe essere il precedente proprietario, il conducente che ha commesso la violazione per la quale il veicolo è stato sequestrato, o altro soggetto, può essere individuato attraverso la consultazione del SiVES, ovvero attraverso l’ufficio dell’organo di polizia che ha accertato la prima violazione.
In ogni caso, deve essere data comunicazione anche all’Agenzia del Demanio (sezione beni mobili) informandola di eventuali sanzioni accertate con conseguenti procedure di contestazione e/o notificazione, nonché della violazione di disposizioni penali. La stessa Agenzia, provvederà, se competente per veicoli nella propria gestione, ad attivare le procedure di recupero coattivo del mezzo in relazione alle disposizioni a suo tempo diramate dal Ministero dell’interno con circolare n. 34/07 (nella quale viene asserito che “l’Organo di polizia, su richiesta dell’Agenzia del Demanio, trasmessa per il tramite della Prefettura, avrà cura di assistere il custode acquirente nelle operazioni di recupero coattivo.") fornendo eventuali informazioni utili riconducibili al veicolo.
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