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Vetri oscurati nei veicoli: normativa, limiti e interpretazioni giurisprudenziali.

Sedicesima puntata della rubrica a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, in forza alla Polizia Locale di Trapani, che ha coinvolto il Commissario Superiore Dott. Domenico LATERZA, comandante della Polizia Locale Centro Gioia del Colle (BA), per un approfondimento inerente ai vetri oscurati nei veicoli: normativa, limiti e interpretazioni giurisprudenziali degli artt. 71, 78 e 79 del Codice della Strada.



Comm. Superiore Domenico LATERZA
Comm. Superiore Domenico LATERZA

"In Italia, la regolamentazione dei vetri oscurati sui veicoli si fonda sull’integrazione tra il Codice della Strada e le direttive europee in materia di sicurezza stradale e caratteristiche costruttive dei veicoli. I principi fondamentali stabiliscono che la visibilità anteriore del conducente deve rimanere libera e sufficiente, che le forze dell’ordine devono poter identificare i passeggeri attraverso i vetri anteriori e che i vetri devono rispettare una trasmissione luminosa minima (VLT – Visible Light Transmission). In pratica, ciò significa che parabrezza e vetri anteriori devono rimanere sostanzialmente trasparenti, mentre i vetri posteriori e il lunotto possono essere oscurati entro limiti specifici, con una trasparenza minima richiesta di circa il 70% per i vetri anteriori. Le regole per parabrezza e vetri laterali anteriori sono particolarmente severe. L’oscuramento tramite pellicole aftermarket o trattamenti che riducono la visibilità è vietato, salvo la fascia parasole conforme prevista in alto sul parabrezza. Per i vetri laterali anteriori, la trasparenza deve garantire almeno il 70% per assicurare sia la visibilità del conducente sia la possibilità per le forze dell’ordine di osservare l’interno del veicolo. In sintesi, davanti l’oscuramento è praticamente vietato se non previsto dall’omologazione di fabbrica. Per quanto riguarda i vetri posteriori e il lunotto, la normativa è più flessibile. È consentito installare vetri privacy di serie o pellicole oscuranti omologate, purché la visibilità complessiva sia adeguata e gli specchietti retrovisori esterni siano funzionanti. L’uso di pellicole oscuranti sui vetri posteriori richiede però attenzione: esse devono essere omologate secondo le normative italiane ed europee, accompagnate da un certificato di conformità e applicate professionalmente per evitare bolle o difetti che compromettano la visibilità. In molti casi, l’installatore appone un adesivo identificativo sul vetro e consegna il certificato da tenere a bordo. Le conseguenze per chi circola con vetri oscurati non conformi possono essere significative. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 71 (vetri posteriori) e 78 (vetri anteriori) del Codice della Strada possono includere l’obbligo di rimuovere le pellicole, la sostituzione dei vetri, la revisione straordinaria del veicolo, la sospensione dalla circolazione e possibili ripercussioni assicurative in caso di incidente. Per minimizzare i rischi legali, è consigliabile evitare qualsiasi oscuramento di parabrezza e vetri anteriori, mentre per vetri posteriori e lunotto occorre utilizzare esclusivamente pellicole omologate installate da professionisti, conservando sempre il certificato di conformità e verificando il corretto funzionamento degli specchietti retrovisori esterni. Un importante chiarimento giurisprudenziale è stato fornito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33230 del 29 novembre 2023, riguardante un caso a Trento. In questo caso, un conducente era stato sanzionato per aver applicato pellicole oscuranti sui vetri anteriori senza seguire la procedura prevista dall’art. 78 del Codice della Strada. Il Tribunale di Trento aveva confermato che le pellicole costituiscono una modifica costruttiva e funzionale del veicolo, soggetta a visita e prova presso la Motorizzazione civile. La Corte di Cassazione ha confermato tale interpretazione, sottolineando che le direttive europee (92/22/CEE, 71/127/CEE, 77/649/CEE) in materia di vetri di sicurezza, specchi retrovisori e campo visivo del conducente sono immediatamente applicabili in Italia. L’apposizione di pellicole sui vetri anteriori incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo; pertanto, la mancata visita e prova comporta le sanzioni previste dall’art. 78 C.d.S., escludendo l’applicazione più lieve dell’art. 71. In pratica, chi desidera applicare pellicole oscuranti sui vetri anteriori deve sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile, assicurarsi che le pellicole non riducano il campo visivo e annotare la modifica sulla carta di circolazione. La mancata osservanza comporta sanzioni amministrative severe e il ritiro della carta di circolazione, ribadendo come l’oscuramento dei vetri anteriori non sia una semplice scelta estetica, ma una modifica costruttiva soggetta a regolamentazione e controllo.


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Approfondimento a cura del Commissario Superiore, Comandante della Polizia Locale Gioia del Colle (BA)

Dott. LATERZA Domenico


Rubrica "Parola all'esperto" a cura dell'Assistente di Polizia Locale Dott. PISCIOTTA Pietro Antonino, Polizia Locale di Trapani

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